Ricorso straordinario ex art 111 Cost inammissibile per difetto di decisorietà (Cass. civ. Sez. I n. 12005 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, purché presenti i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè pronunci, o comunque incida, irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi. Ne è privo il decreto del tribunale che, respingendo il reclamo, confermi un provvedimento del giudice delegato che si limiti a dettare o a chiarire regole meramente esecutive cui la società in concordato deve attenersi in corso di procedura. Un siffatto decreto ha carattere meramente ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale, ed è perciò inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso di esso.

Il Fatto

Il giudice delegato di una procedura di concordato preventivo, su istanza del commissario liquidatore, aveva chiarito che tutte le transazioni di valore superiore a 50.000 euro poste in essere dalla società in concordato avrebbero dovuto essere autorizzate dal commissario, senza distinzione tra posizioni attive e passive. Avverso tale decreto la società in liquidazione e una società terza avevano proposto reclamo al Tribunale di Rimini, che con decreto del 12/12/2019 lo aveva rigettato, confermando il provvedimento del giudice delegato.

La società in concordato ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale, deducendo tre motivi. Il commissario liquidatore ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso. La questione centrale attiene alla verifica dei presupposti di esperibilità del rimedio straordinario costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale sollevata dal controricorrente e la ritiene fondata. Richiamando la giurisprudenza costante e consolidata, la Suprema Corte ribadisce che il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, purché presenti i caratteri della decisorietà e della definitività.

Tali requisiti sussistono quando il provvedimento pronunci, o comunque venga a incidere, irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (Cass. n. 24155 del 2014), che costituisce l’approdo consolidato della materia.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il decreto impugnato è all’evidenza privo di entrambi i caratteri. Il tribunale, respingendo il reclamo, ha confermato un provvedimento del giudice delegato che non ha pronunciato su questioni attinenti a diritti soggettivi delle parti, ma si è limitato a dettare, anzi a chiarire, regole meramente esecutive cui la società in concordato avrebbe dovuto attenersi nel corso della procedura.

Il decreto presenta dunque carattere meramente ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale, risultando sprovvisto del requisito della decisorietà. La Corte richiama in proposito i precedenti Cass. n. 641 del 2019 e Cass. n. 23271 del 2006, che confortano la conclusione raggiunta.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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