Incertezza da prassi ministeriale esclude le sanzioni sull’imposta regionale concessioni (Cass. civ. Sez. V n. 3722 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, il presupposto impositivo è integrato dall’occupazione e dall’uso assentiti dei beni stessi, indipendentemente dall’Autorità che rilascia la concessione, con la conseguenza che la devoluzione dei canoni alle Regioni e alle Autorità portuali non elide l’obbligazione tributaria. La disciplina regionale di attuazione rispetta la riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost., poiché la fonte statale predetermina presupposto, soggetti passivi, base imponibile, aliquota massima e sanzioni. La situazione di incertezza interpretativa ingenerata dagli atti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, che per lungo tempo avevano escluso dall’imposta le concessioni demaniali marittime delle Autorità portuali, non incide sulla debenza del tributo ma comporta l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento emesso dalla Regione per l’imposta regionale sulle concessioni statali dovuta per l’anno 2009, in relazione a concessioni demaniali marittime rilasciate da un’Autorità portuale. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 121/19, aveva confermato la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo violazione di legge in ordine all’ambito applicativo del tributo, alla disciplina regionale di estensione, ai poteri di accertamento della Regione e al regime sanzionatorio, oltre a un vizio di omessa pronuncia. La Regione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 2 della legge n. 281/1970, che attribuisce alle Regioni l’imposta sulle concessioni statali e individua presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota massima. A tale fonte statale si correla la disciplina regionale di attuazione posta dalla legge reg. Toscana n. 2/1971 e dalla legge reg. Toscana n. 85/1995.
Sul primo e sul secondo motivo la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui presupposto dell’imposta è l’occupazione e l’uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall’Autorità competente al rilascio della concessione. La devoluzione dei canoni alle Regioni e alle Autorità portuali non fa venir meno il presupposto impositivo, sicché le censure sono infondate.
Quanto alla riserva relativa di legge, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 4/1957, Corte cost. n. 69/2017), secondo cui è sufficiente che la fonte primaria fissi criteri direttivi e linee generali di disciplina, restando ammesso l’intervento integrativo dell’amministrazione circoscritto alla specificazione quantitativa. La legislazione statale predetermina gli elementi essenziali del tributo, così escludendo i prospettati profili di illegittimità costituzionale.
La Corte esclude poi che alla legge reg. Toscana n. 77/2012 possa riconoscersi efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica, trattandosi di disposizione adottata in attuazione del d.lgs. n. 68/2011, che ha trasformato il tributo da proprio derivato in proprio regionale dal 1° gennaio 2013. In relazione al terzo motivo, la Corte rileva che la disposizione sul versamento del tributo non incide sui poteri di accertamento della Regione, legittimamente disciplinati dalla normativa regionale.
È invece accolto il profilo del terzo motivo relativo alle sanzioni. La Corte, richiamando Cass. n. 16279/2021, afferma che la situazione di incertezza interpretativa ingenerata dagli atti di prassi ministeriali — che per lungo tempo avevano escluso dall’imposta le concessioni demaniali marittime delle Autorità portuali — pur non influendo sulla debenza del tributo, deve essere valutata ai fini dell’esclusione delle sanzioni. La sentenza è quindi cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con dichiarazione di non debenza delle sanzioni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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