Repêchage: onere di allegazione e prova a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10660 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e di provare l’esistenza della ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda e, insieme, l’impossibilità di repêchage, ossia l’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. L’onere di allegazione e l’onere probatorio non possono essere disgiunti e gravano sulla medesima parte, poiché chi deve provare un fatto primario ha anche l’onere della relativa compiuta allegazione. Non sussiste, pertanto, alcun onere del lavoratore di indicare i posti disponibili al momento del recesso. Il sindacato del giudice resta nei limiti della verifica dell’effettività della ragione addotta e del nesso causale con la scelta imprenditoriale, senza ingerenza nell’opportunità economico-organizzativa.
Il Fatto
Una lavoratrice, addetta a un punto vendita in Milano con mansioni di Store Manager, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo in conseguenza della chiusura del punto vendita. La Corte d’appello di Milano, in sede di reclamo, confermava la sentenza del Tribunale e dichiarava illegittimo il licenziamento, accertando l’inadempimento dell’obbligo di repêchage.
La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando la distribuzione dell’onere della prova, l’asserita ingerenza nel merito delle scelte imprenditoriali e la determinazione dell’indennità risarcitoria. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sul datore di lavoro gravano gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del motivo, che include l’impossibilità di repêchage. Sul datore incombe dunque la dimostrazione dell’effettiva ragione produttiva od organizzativa e dell’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle svolte.
L’impossibilità di reimpiego trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive. Il giudice deve verificare il fattivo sforzo di reinserimento, sia in mansioni dello stesso livello sia in mansioni inferiori, privilegiando quelle del livello immediatamente inferiore, in coordinamento logico con l’art. 2103 cod. civ.
Quanto all’onere di allegazione, la Corte esclude che si possa pretendere dal lavoratore licenziato l’indicazione di dove e come potrebbe essere ricollocato. Una simile pretesa invertirebbe sostanzialmente l’onere della prova, che l’art. 5 legge n. 604 del 1966 pone inequivocabilmente a carico del datore, o quanto meno scinderebbe onere di allegazione e onere probatorio, addossandoli a parti diverse, evenienza che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Onere di allegazione e onere probatorio incombono sulla medesima parte.
La Corte precisa poi che, ove il lavoratore indichi posizioni alternative inesistenti, tale verifica può essere utilizzata dal giudice per escludere il repêchage, ma sul diverso piano della ricostruzione del quadro probatorio. Il passaggio della sentenza impugnata che addossa al datore la prova dei posti disponibili si colloca così nell’alveo dell’orientamento consolidato, risultando infondata la censura.
Quanto al sindacato sulle scelte imprenditoriali, il giudice può e deve verificare l’effettività della ragione addotta e la sussistenza del nesso causale, senza ingerirsi nell’opportunità economico-organizzativa. Le ulteriori argomentazioni sollecitavano una rivisitazione nel merito non consentita in sede di legittimità.
Il quarto motivo, relativo alla misura dell’indennità ex art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970, è dichiarato inammissibile, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito censurabile solo per vizio di motivazione, non proponibile a fronte di doppia pronuncia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato. Respinta la domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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