Ricorso straordinario per errore di fatto escluso se già dedotto in giudizio (Cass. pen. Sez. II n. 33386 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la decisione impugnata sia affetta da un errore percettivo, non valutativo, che abbia inciso in modo decisivo sulla decisione. Non integra l’errore di fatto la diversa lettura, da parte del giudice di legittimità, del tema effettivamente devoluto: se il ricorso per cassazione risulta aver riproposto una questione non coltivata nei gradi di merito, la declaratoria di inammissibilità è corretta e il rimedio straordinario non può convertirsi in un ulteriore grado di giudizio. In tema di circostanze aggravanti è ammissibile la contestazione in fatto, quando siano enunciati in modo preciso i comportamenti, i mezzi o le modalità che integrano la fattispecie aggravatrice, così da consentire l’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen., con assorbimento del reato di cui all’art. 660 cod. pen. La Corte di appello confermava la condanna, rilevando che una delle aggravanti ritenute dal Tribunale non era mai stata contestata e che altra aggravante era stata erroneamente considerata prevalente, senza però che l’errore incidesse sulla pena.

La difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata contestazione dell’aggravante e la sua inconfigurabilità. La Settima Sezione lo dichiarava inammissibile, ritenendo che il ricorso introducesse un tema non devoluto nei gradi di merito. Il difensore ha allora proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di percezione sul contenuto del ricorso e l’omesso esame del motivo effettivamente proposto.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha chiarito che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere di tipo percettivo e non valutativo, e ha escluso che la decisione impugnata sia incorsa in una falsa rappresentazione degli atti.

Il Tribunale aveva già menzionato, nella propria motivazione, episodi di maltrattamento consumati in presenza della figlia minore e aveva espressamente ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. L’atto di appello era però rimasto silente su tale aggravante, contestando soltanto altre circostanze. Da qui la correttezza del rilievo della Settima Sezione: la questione non era stata devoluta al giudice di appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

La Corte ha aggiunto, per completezza, che nel capo di imputazione era comunque contestata in fatto la condotta commessa mentre la persona offesa si trovava in stato di gravidanza, aggravante vigente all’epoca dei fatti e solo successivamente trasposta nel comma 2 dell’art. 572 cod. pen. dall’art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 69/2019, disposizione quest’ultima inapplicabile al caso concreto.

Ha poi ricordato che la medesima norma copre sia il fatto commesso in danno di una donna in stato di gravidanza sia quello commesso in presenza di figli minori, circostanza quest’ultima ritenuta sussistente. In tema di contestazione in fatto delle aggravanti, ha richiamato i principi di Sez. II n. 15999 del 2019 e di Sez. V n. 23609 del 2018: non occorre l’indicazione della norma, purché l’imputazione enunci con precisione gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice.

Infine, l’aggravante non ha prodotto alcun effetto sanzionatorio, essendo stata elisa dalle riconosciute circostanze attenuanti, che avevano condotto a una pena determinata sul minimo edittale. Il Collegio ha escluso, sulla base della documentazione penitenziaria acquisita, che il ricorrente fosse detenuto al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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