Ricorso per cassazione avverso patteggiamento inammissibile per vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 33389 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei soli casi di motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La qualificazione giuridica e l’entità della pena pattuite possono essere contestate solo se palesemente eccentriche rispetto al capo di imputazione o frutto di errore manifesto. Non è consentito contestare solo formalmente la qualificazione o la pena, traducendo in realtà la denuncia di vizi di motivazione non deducibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona, con sentenza in data 14 maggio 2026, applicava nei confronti dell’imputato la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di rapina pluriaggravata, danneggiamento aggravato, violazioni della legge sulle armi, calunnia e lesioni volontarie, commessi tra il 14 e il 31 maggio 2025.
Il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per l’omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena irrogata e l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è stato trattato con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, delimita tassativamente i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Da tale perimetro restano escluse le doglianze relative all’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Rv. 272014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso così articolato.
Quanto alla qualificazione giuridica e all’entità della pena, la Corte ricorda che esse, ove corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di errore manifesto. Richiama in proposito Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254865 e Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Rv. 264153.
La Corte rileva come, nella specie, l’imputato abbia contestato solo formalmente, senza giustificarle, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’entità della pena, denunciando in sostanza inammissibili vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento. Sul punto richiama Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00. La Corte dispone infine che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Nota della Redazione
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