Errore di fatto nel giudizio di legittimità e reato più grave (Cass. pen. Sez. V n. 11021 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per censurare un vizio percettivo della sentenza di legittimità, consistente nell’aver assunto, valutato o rappresentato un atto processuale in modo difforme dal suo reale contenuto. È, invece, inammissibile quando la censura miri a rimettere in discussione l’applicazione dei criteri giuridici seguiti dalla Corte. In tema di continuazione, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla pena in concreto inflitta quando l’unificazione riguardi reati giudicati con sentenze di giudici diversi, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 febbraio 2024, previa derubricazione del ruolo di capo o promotore in quello di semplice partecipazione, aveva condannato il ricorrente per il delitto associativo, unificato per continuazione con i fatti giudicati da una precedente e irrevocabile sentenza della medesima Corte territoriale. Nel determinare la pena, il giudice di merito aveva individuato come violazione più grave quella oggetto del nuovo giudizio, applicando un aumento di pena per il reato satellite. Impugnata la sentenza, la Prima Sezione della Cassazione aveva annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando che gli aumenti a titolo di continuazione erano stati calcolati in maniera indistinta. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo della Corte.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione ha preliminarmente ricostruito il contenuto del quarto motivo del ricorso per cassazione originario, con cui la difesa aveva contestato l’individuazione del reato più grave, sostenendo che la comparazione andasse effettuata sulla base del disvalore in concreto delle condotte e non della cornice edittale. La sentenza impugnata aveva, tuttavia, ritenuto infondata la censura, affermando che la violazione più grave andasse determinata confrontando le pene inflitte in concreto per i reati già giudicati, in applicazione analogica dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen..
Ciò posto, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Con riferimento all’asserito errore sulla dedotta mancata censura della dosimetria della pena-base con l’atto di appello, la Corte ha rilevato la palese non pertinenza del richiamo al quarto motivo del ricorso per cassazione, non avendo il ricorrente offerto alcun elemento dimostrativo del contenuto del motivo di appello.
Nel merito delle deduzioni difensive, la Corte ha inoltre evidenziato come le critiche fossero incentrate non su un vizio percettivo, ma sull’errata applicazione dei criteri per la individuazione della violazione più grave. Anche volendo interpretare la censura nel senso che la contestazione sul reato più risalente sottintendesse una critica al quantum della pena-base, la questione sarebbe stata comunque affrontata dalla sentenza di legittimità, che l’aveva risolta conformemente al principio per cui la violazione più grave si determina avendo riguardo alla pena in concreto inflitta nel caso di reati giudicati da giudici diversi, ovvero al massimo edittale più elevato nel caso di unificazione compiuta dal giudice della cognizione. In ogni caso, l’eventuale errore sarebbe stato di diritto, non di fatto, rendendo il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto