Inammissibile il ricorso straordinario avverso l’autorizzazione al pagamento dei creditori strategici (Cass. civ. Sez. I n. 3755 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 182-quinquies, quinto comma, l. fall., autorizza il debitore in concordato preventivo a pagare crediti anteriori relativi a fornitori e subappaltatori strategici ha natura gestoria e interinale. Esso è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non incide su diritti soggettivi di terzi e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il terzo che non sia stato ricompreso tra i beneficiari dell’autorizzazione non può dolersi di alcuna lesione, poiché il tribunale può solo concedere o negare l’autorizzazione, senza potere integrativo dei soggetti destinatari.

Il Fatto

La società ricorrente, creditrice della cooperativa ammessa al concordato preventivo, propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall.

Il reclamo era diretto contro il provvedimento del Tribunale di Ravenna che, in accoglimento dell’istanza della debitrice, aveva autorizzato il pagamento di crediti anteriori verso fornitori e subappaltatori qualificati come strategici, nell’ambito di contratti pubblici di appalto. La ricorrente, non ricompresa tra i beneficiari, lamentava la propria pretermissione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta ante omnia la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario. Il quesito riceve risposta negativa: il ricorso è inammissibile perché proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

La Corte richiama il principio per cui possono essere oggetto di ricorso in Cassazione le sentenze e, per violazione di legge, i provvedimenti di diversa natura che abbiano carattere decisorio e definitivo e incidano su diritti soggettivi. Richiama sul punto Cass. Sez. I n. 17835 del 03.07.2019, oltre a Cass. n. 2145/2000 e Sez. 6-1, ordinanza n. 5447 del 25.02.2019. Esclude che il ricorso sia ammissibile ogniqualvolta i provvedimenti riguardino atti meramente autorizzativi o esecutivi della procedura.

Nel caso concreto, il decreto impugnato ha confermato il provvedimento con cui era stata autorizzata la debitrice a pagare creditori anteriori strategici ai sensi del quinto comma dell’art. 182-quinquies l. fall. Tale provvedimento ha natura prettamente gestoria e interinale nell’ambito della procedura concordataria.

La Corte esclude che sia ravvisabile un diritto soggettivo della ricorrente, la quale si duole unicamente di non essere stata ricompresa tra i creditori strategici. Il Tribunale poteva solo concedere o negare l’autorizzazione, senza alcun potere integrativo dei soggetti beneficiari. Il provvedimento autorizzatorio non assume carattere decisorio, non essendo previsto un diritto del terzo di determinare le scelte gestionali degli organi della procedura, né carattere definitivo, poiché la scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione, salvo il maturare di incompatibili diritti di terzi.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 12.000,00 per compensi, oltre forfettarie al 15 per cento ed esborsi. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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