Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 135 del 05.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riproponga le medesime contestazioni sulle risultanze istruttorie già oggetto del giudizio di merito, chiedendo una diversa valutazione delle prove, è inammissibile, perché tende a trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge è segnato dal fatto che solo quest’ultima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Grava sul debitore l’onere della prova dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., mentre compete ai giudici di merito valutare l’attendibilità dei bilanci e delle scritture contabili.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società contro la sentenza con cui il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di due creditori, tra cui una dipendente. La corte di merito ha escluso che la reclamante avesse provato di non essere assoggettabile a fallimento: alla CCIAA risultava depositato un solo bilancio, con ricavi indicati in € 230.000, mentre il bilancio rettificato recante un dato inferiore alla soglia non era stato accettato per difetto di motivazione della rettifica.

I giudici di appello hanno inoltre ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, desumendolo dal mancato pagamento di un credito modesto, dalla parziale infruttuosità di un pignoramento e dalla notifica di uno sfratto per morosità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibili i tre motivi, facendo proprie le ragioni della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. Il fatto che la ricorrente riproponga le stesse contestazioni già oggetto dei motivi di reclamo è di per sé indice dell’intento di ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori, surrettiziamente trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.

La Corte ricorda che non è mai giudice del fatto in senso sostanziale: il suo controllo riguarda la legalità e la logicità della decisione e non consente di riesaminare autonomamente il merito, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sezioni Unite n. 28220 del 2018). Poiché i motivi denunciano violazione di legge e non vizio di motivazione, si ribadisce che la denuncia di erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo della norma.

Nel merito delle singole censure, l’inattendibilità dei bilanci era fondata su circostanze specifiche, non su dubbi generici: la predisposizione, dopo l’istanza di fallimento, di un bilancio rettificato con diminuzione dei ricavi, senza indicazione degli elementi posti a base della correzione; la mancata accettazione del deposito da parte della CCIAA; la difformità rispetto alle dichiarazioni rese nel questionario. La Corte aggiunge che grava sul debitore l’onere della prova dei requisiti di non fallibilità e che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata al giudice di merito.

Quanto allo stato di insolvenza, il convincimento del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente. Sul requisito di procedibilità ex art. 15, comma 9, l. fall., la corte territoriale ha accertato che la soglia debitoria è stata ampiamente superata, tenendo conto anche del maggior debito erariale insinuato al passivo nonostante la dedotta rateizzazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al versamento alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., determinati equitativamente in considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *