Il rendiconto concorsuale non è precluso dall’azione ordinaria ex art. 263 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 6819 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di contestazione del rendiconto dei commissari liquidatori ex art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 è autonomo rispetto all’azione di rendiconto promossa in sede ordinaria ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ., non costituendone prosecuzione né essendone assorbito. La mera proposizione dell’azione ordinaria di rendiconto non preclude alla curatela del fallimento, subentrata in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria, di contestare il conto di gestione davanti al tribunale concorsuale. Il controllo preventivo dell’Autorità di vigilanza, che autorizza il deposito del conto, non esclude il successivo sindacato giurisdizionale del tribunale investito delle contestazioni. Il giudizio di rendiconto concorsuale ha natura speciale rispetto all’ordinaria azione di rendiconto e ad esso si applica la disciplina specifica dettata dalla legge fallimentare e dal d.lgs. n. 270/1999.
Il Fatto
Il fallimento di una società, già sottoposta ad amministrazione straordinaria e successivamente convertita in fallimento, aveva promosso la contestazione del rendiconto ex art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999 nei confronti dei cessati commissari liquidatori, censurando il pagamento di crediti prededucibili in assenza di ammissione allo stato passivo e di autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. I commissari avevano in precedenza depositato il conto di gestione anche nel giudizio ordinario di rendiconto promosso dalla curatela, definito con sentenza di cessazione della materia del contendere.
La Corte d’Appello, in sede di reclamo, aveva confermato la legittimazione dei curatori a contestare il conto in sede concorsuale, ritenendo non preclusa l’iniziativa dalla precedente azione ordinaria e fondate le contestazioni sui pagamenti non autorizzati.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. In primo luogo, esclude che la sentenza di cessazione della materia del contendere pronunciata nel giudizio ordinario possa configurare un giudicato sostanziale sull’approvazione del conto, trattandosi di pronuncia meramente processuale, inidonea a precludere la riproposizione della domanda in diverso giudizio. L’unico giudicato formatosi è quello relativo all’obbligo dei commissari di rendere il conto, accertato dalla sentenza parziale del giudice ordinario e fatto salvo dall’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ..
Quanto alla dedotta continuità tra i due procedimenti, la Corte osserva che l’azione di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ. è facoltativa e a iniziativa degli interessati, configurandosi come un “contenitore” processuale in cui far confluire le situazioni giuridiche soggettive in cui sussiste l’obbligo di rendere il conto. La relativa disciplina generale va integrata con le specifiche discipline di settore, come quella concorsuale, che risulta autosufficiente e di natura speciale rispetto all’azione ordinaria. Solo l’approvazione del conto nel giudizio di rendiconto ex art. 266 cod. proc. civ. preclude successive contestazioni in un separato processo, circostanza insussistente nel caso di specie.
La Corte evidenzia, inoltre, il diverso oggetto dei due giudizi: l’azione ordinaria è volta all’accertamento del diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme dovute, mentre l’azione concorsuale ha a oggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del gestore ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. Il gestore della procedura concorsuale è onerato ex lege del deposito del conto, a fronte del quale gli interessati possono proporre contestazioni davanti al tribunale, come previsto dagli artt. 116 e 213 l. fall..
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva contestato il pagamento di crediti prededucibili in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato o, nella liquidazione coatta amministrativa, dell’autorità amministrativa. Il motivo è altresì infondato con riferimento all’applicazione dell’art. 111-bis l. fall., in quanto la disciplina dell’amministrazione straordinaria costituisce disciplina speciale rispetto al fallimento, non derogabile da una norma generale successiva all’apertura della procedura.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto
- Art. 266 c.p.c. – Revisione del conto approvato
- Art. 310 c.p.c. – Effetti dell'estinzione del processo