Ricorso straordinario e errore di fatto: valuta la Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 35233 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore percettivo rileva solo quando la causa della decisione sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione delle risultanze processuali. Se invece la pronuncia di legittimità ha contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, estraneo all’orizzonte del rimedio. Restano fuori dall’istituto gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e la lettura alternativa del significato delle captazioni, che costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione aveva respinto il ricorso contro la sentenza di condanna della Corte di appello di Messina per il delitto di cessione di sostanza stupefacente, contestato al capo n. 8) della rubrica.
Con un unico motivo deduceva diversi errori percettivi. Sosteneva che la sentenza di legittimità aveva attribuito alla sua posizione processuale una conversazione relativa a un distinto episodio di approvvigionamento di stupefacente, estraneo al capo di imputazione, e che aveva valorizzato captazioni prive di riferimenti nominativi e di portata dimostrativa, sovrapponendo condotte e vicende investigative autonome.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze non deducibili in sede di impugnazione straordinaria. La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002: si tratta di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Dalla stessa pronuncia le Sezioni Unite avevano tratto alcune precisazioni decisive: qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma di giudizio; sono estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la sentenza impugnata in via straordinaria aveva precisato il particolare valore probatorio dell’episodio di consegna dello stupefacente, stigmatizzando le modalità circospette della condotta e la mancanza di versioni alternative, e aveva aggiunto che la lettura difensiva non si confrontava con ulteriore materiale intercettivo. Si tratta di valutazioni del giudice di legittimità, esenti dai vizi lamentati.
Quanto al rilievo che i fatti del 16 ottobre 2021 non erano stati contestati, la Corte ritiene che ciò non sia decisivo: quegli elementi avevano assunto significato ai fini della corroborazione del giudizio di colpevolezza in relazione all’unico episodio contestato, rimasto quello del capo n. 8).
Le ulteriori doglianze ripropongono una lettura alternativa del significato delle captazioni, non deducibile nel giudizio di legittimità e tanto meno in sede straordinaria. In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito, sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione (Sez. II n. 35181 del 22.05.2013).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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