Patrocinio a spese dello Stato: errore sul reddito ISEE inescusabile (Cass. pen. Sez. VII n. 35116 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio non può farsi riferimento alle risultanze dell’attestazione ISEE, dovendosi tener conto anche dei redditi esenti, soggetti a tassazione separata o comunque non dichiarati. Ne consegue che è inescusabile l’errore dell’imputato sulla nozione di reddito rilevante, poiché l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dalla norma incriminatrice, non costituisce legge extrapenale; il dolo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 non è quindi escluso dall’affidamento sulle risultanze ISEE. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede un giudizio complesso, che non può risolversi nell’assenza di erogazioni o nel modesto superamento della soglia.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, perché aveva falsamente dichiarato di possedere i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato, ottenendo l’ammissione al beneficio, con la contestata recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza di consapevolezza del falso, per essersi limitato a consegnare l’attestazione ISEE al difensore affidandosi alla redazione dell’istanza, e con il secondo motivo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi, rilevandone l’assenza di specificità e la sostanziale riproposizione di censure già vagliate dal giudice di merito, nonché il tentativo di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
Sul primo motivo, la Corte ha osservato che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove si dà atto che l’istanza era corredata da autodichiarazioni recanti un reddito imponibile largamente inferiore a quello poi accertato dall’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio per cui le indicazioni risultanti dall’attestazione ISEE non rilevano ai fini dell’ammissione al beneficio, dovendosi considerare anche i redditi esenti o soggetti a tassazione separata, con richiamo a Sez. IV n. 46159 del 24.11.2021.
La Corte ha inoltre confermato che l’errore sulla nozione di reddito valevole ai fini del patrocinio è inescusabile, poiché l’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e non integra una legge extrapenale, richiamando Sez. IV n. 42619 del 2024.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, che aveva tratto la prova del dolo dalla significativa entità del reddito omesso, dalla provenienza delle indicazioni dall’imputato e dall’avvertimento ricevuto dal difensore sui doveri di lealtà e sulle conseguenze penali della dichiarazione mendace.
Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto, ribadendo che il relativo giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, secondo art. 133, primo comma, cod. pen. e il dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016. Il rilievo difensivo sull’assenza di erogazioni in favore del difensore e sul modesto superamento della soglia non integra un vizio di legittimità, ma una rivendicazione di merito.
Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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