Motivazione apparente non necessaria se inadeguatezza arresti domiciliari è assorbente (Cass. pen. Sez. II n. 35228 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Fuori dai casi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, il giudice della cautela che ritenga gli arresti domiciliari inidonei a contenere il pericolo di reiterazione criminosa non è tenuto a una motivazione specifica sull’inutilità dei presidi elettronici di controllo. Il giudizio di inadeguatezza della misura meno afflittiva ha natura di valutazione assorbente e pregiudiziale e implica, di per sé, la pronuncia negativa sull’impiego degli strumenti elettronici previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. L’onere di motivazione esplicita sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati resta fermo, ma va coniugato con tale assorbimento, salvo che emerga dal complesso del discorso giustificativo una specifica controindicazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione alla provvisoria imputazione di concorso in rapina pluriaggravata.

Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3-bis, 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Si censura, in particolare, la mancata considerazione dell’inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con presidi elettronici, e l’omesso esame del domicilio proposto, dell’assenza di precedenti per evasione e della risalenza nel tempo dei precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l’aspecificità dei motivi per mancato confronto con le ragioni del Tribunale e la loro manifesta infondatezza. Il giudizio di elevata pericolosità sociale, con esclusione della misura alternativa, risulta articolato attraverso argomentazioni logiche e conformi al diritto, che la difesa di fatto ignora.

Il Collegio del riesame ha basato l’inidoneità dell’invocata misura cautelare su una duplice valutazione: la condotta provvisoriamente contestata e la presenza di una recidiva specifica e reiterata, espressiva di intensa capacità a delinquere. La motivazione ha valorizzato le modalità della rapina — l’azione in pieno giorno, l’affiancamento del corriere al momento della consegna, l’uso dell’arma per intimidire la vittima, il travisamento — ritenute espressive di una previa pianificazione del delitto.

A fronte di tali profili, il ricorrente oppone obiezioni manifestamente infondate, come l’asserita mancata messa in pericolo dell’incolumità della vittima nonostante la presenza dell’arma, e valorizza aspetti inidonei a scalfire la valutazione sul pericolo di reiterazione: la mancata fuga al momento dell’arresto, il comportamento collaborativo, l’assenza di precedenti condanne per evasione.

La Corte richiama la pronuncia Sez. 1, n. 11347 del 08.01.2026, secondo cui la motivazione esplicita sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati è necessaria, «impregiudicate, naturalmente, specifiche controindicazioni, da far emergere nel complesso del discorso giustificativo». Tali controindicazioni risaltano con chiarezza nella motivazione impugnata.

Il principio va coniugato con la specificazione che, quando venga formulato un giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione, esso, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita circa l’inopportunità di impiego degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen., come ribadito da Sez. 2, n. 43402 del 25.09.2019 e Sez. 6, n. 53026 del 06.11.2017.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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