Ricorso straordinario per errore di fatto: solo la svista percettiva è emendabile (Cass. pen. Sez. VII n. 2176 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile esclusivamente quando la causa dell’errore sia identificabile in una svista percettiva o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto venga percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e sono pertanto inemendabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti processuali, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme. Ove la causa dell’errore non sia riconducibile a una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio.

Il Fatto

Il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 19 settembre 2023 della Corte di cassazione. L’impugnazione ha dedotto due errori di fatto: il primo relativo al tempus commissi delicti del reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, che avrebbe consentito l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio anteriore alla legge n. 69 del 2015; il secondo concernente il supposto superamento, da parte della Corte, delle doglianze sul trattamento sanzionatorio a seguito della rinuncia parziale ai motivi assolutori.

La questione giunge dinanzi alla Settima Sezione, che procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1, stesso codice.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen.: esso consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo. Ne restano fuori gli errori di valutazione e di giudizio, nonché quelli di diritto.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, escluso dal perimetro del rimedio. Il perimetro della cognizione è quindi limitato alla correzione di patologie riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità, restando esclusa ogni rivalutazione del percorso logico-argomentativo della Corte.

Su queste basi, la Corte esamina i due profili dedotti. Quanto al tempus commissi delicti, il ricorrente assume che la condotta si sarebbe arrestata nel 2014, con intercettazioni iniziate nel febbraio 2013 ed esaurite all’inizio del 2014, e un arresto nel 2017 per furti in appartamento, elementi che deporrebbero per un distacco dal contesto associativo. La pronuncia impugnata, però, ha indicato le ragioni per cui ha ancorato la cessazione della permanenza associativa anche a epoca successiva alla detenzione dei ricorrenti, dando conto della rinuncia ai motivi relativi alla data del commesso reato.

Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che il provvedimento impugnato ha espressamente esaminato il tema del trattamento sanzionatorio e ha ritenuto i motivi sulle circostanze inammissibili per difetto di specificità. Ne deriva che l’impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità, ma ha piuttosto censurato l’apprezzamento compiuto in seno al provvedimento, ossia un giudizio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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