Inammissibili i ricorsi su attenuanti generiche e rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 2172 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, si limiti a perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto, omettendo persino di allegare il travisamento della prova. Esula dai poteri della Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile quando il giudice di merito dia conto in modo congruo e logico degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Le doglianze che prospettano in maniera generica elementi di fatto, senza operare la dovuta comparazione tra le posizioni degli imputati, sono inammissibili.
Il Fatto
Tre ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li ha assolti dal reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per plurime fattispecie di reato, tra cui quelle di cui agli artt. 110, 582, 583 e 585 cod. pen., agli artt. 110 e 337 cod. pen. e agli artt. 110 e 614, commi 1 e 4, cod. pen., in taluni casi in relazione all’art. 576, comma 5 bis, cod. pen.
Due ricorrenti propongono impugnazione congiunta; il terzo, con atto separato, lamenta il solo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi vengono assegnati alla settima sezione, che li riunisce e ne dichiara l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del terzo imputato, incentrato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è privo di specificità e manifestamente infondato: la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale a essa riservato. Il giudice di merito ha richiamato l’estrema gravità dell’agire, segnatamente la particolare violenza della condotta, e l’intensità del dolo. A sostegno richiama Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017. Tale apprezzamento non può essere censurato in sede di legittimità per il tramite di assunti generici.
Quanto al ricorso congiunto, i primi tre motivi denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati dei capi A, B e C. La Corte li ritiene manifestamente infondati: essi finiscono con il perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un’alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di merito con argomentazione congrua e logica, senza neppure addurre il travisamento della prova. Sul punto richiama Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 e Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013.
Il principio cardine è enunciato con il richiamo a Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997: esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito.
Il quarto, quinto e sesto motivo, con cui si contesta la responsabilità per i reati dei capi D, F e G prospettando l’incompatibilità delle lesioni con i colpi inferti e la possibile autoproduzione delle lesioni, sono inammissibili perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità. Il settimo motivo, relativo ancora alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato per le medesime ragioni: la Corte distrettuale ha valorizzato la particolare gravità dell’agire e l’intensità del dolo, e l’apprezzamento non è censurabile con l’indicazione assertiva e generica di elementi di fatto, né compiendo una comparazione tra le posizioni degli imputati. Richiama Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016 e Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in euro tremila. La Corte richiama Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000 e Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016.
Nota della Redazione
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