Ricorso straordinario per errore di fatto: confine con l’errore di valutazione (Cass. pen. Sez. VI n. 8639 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando deduca un errore materiale o un errore di fatto. L’errore di fatto postula uno sviamento della volontà del giudice non solo decisivo, ma anche di oggettiva e immediata rilevabilità dagli atti del giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme dal loro effettivo contenuto. Restano estranei a tale area gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti processuali, da assimilare agli errori di diritto. Il ricorso straordinario può avere ad oggetto l’omessa considerazione di una prova, ma non il travisamento della stessa. È inammissibile, pertanto, il ricorso che lamenti la mancata estensione di un annullamento con rinvio, risolvendosi in una censura valutativa sulla diversità delle posizioni processuali.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso, a sua volta diretto contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 marzo 2023.
La doglianza concerneva la mancata estensione, nei suoi confronti, dell’annullamento con rinvio pronunciato in favore di un coimputato, con riferimento alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. L’estensione era stata invece operata in favore di un altro coimputato, nonostante — secondo il ricorrente — l’identità delle rispettive posizioni. Il ricorso è stato proposto per far valere quella che il ricorrente ha qualificato come erronea determinazione della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dalla ricostruzione dei confini tra le due figure di errore previste dall’art. 625-bis cod. proc. pen. L’errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica. L’errore di fatto consiste invece in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
La Corte chiarisce che l’errore di fatto deducibile con ricorso straordinario esige che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità. Il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento degli atti.
Restano pertanto estranei all’area dell’errore di fatto — con conseguente permanenza del principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione e assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16103 del 27 marzo 2002, nonché, tra le conformi, Sez. V n. 29240 dell’1 giugno 2018 e Sez. IV n. 3367 del 4 ottobre 2016.
Un ulteriore passaggio precisato dalla giurisprudenza citata — Sez. II n. 29450 dell’8 maggio 2018 e Sez. III n. 26635 del 26 aprile 2013 — stabilisce che il ricorso straordinario può avere ad oggetto l’omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa. Su queste coordinate ermeneutiche la Corte rileva che il ricorrente non ha dedotto errori materiali o di fatto, bensì un errore di valutazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Collegio aggiunge, in via subordinata, che l’errore lamentato non sussiste. La sentenza impugnata ha spiegato la diversità di posizione del ricorrente rispetto agli altri due imputati, qualificati come meri esecutori materiali dell’estorsione, intervenuti in un periodo anteriore. Il ricorrente, invece, aveva incaricato un soggetto appartenente a una cosca mafiosa di attivarsi per la riscossione del credito, così mostrando di conoscerne l’appartenenza e di averne scientemente richiesto l’intervento per avvalersi del metodo mafioso. Per i coimputati non vi era prova certa di tale conoscenza. La sentenza rescindente ha quindi escluso l’analogia delle posizioni. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.