Riforma in appello radica competenza esecutiva nel giudice di grado (Cass. pen. Sez. 1 n. 15975 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di applicazione della continuazione spetta al giudice di primo grado quando la sentenza di appello abbia riformato quella di prime cure esclusivamente “quoad poenam”. La competenza si radica, invece, in capo al giudice di secondo grado quando, per effetto dell’accordo tra le parti, la sentenza di appello abbia riconosciuto circostanze attenuanti prima non concesse, escluse circostanze aggravanti, modificato il giudizio di comparazione o applicato la continuazione tra più reati. In tali ipotesi, la riforma ha carattere sostanziale e determina lo spostamento della competenza “in executivis” ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento emesso dal giudice funzionalmente incompetente va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente.

Il Fatto

Il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva in due anni di reclusione. Avverso tale ordinanza il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen. Secondo l’ufficio requirente, il Tribunale di Avellino era incompetente, poiché al momento della proposizione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. l’ultima sentenza passata in giudicato era quella emessa dalla Corte di appello di Napoli, che aveva riformato la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui, in materia di esecuzione, la competenza spetta al giudice di primo grado solo quando la sentenza di appello abbia riformato quella di prime cure esclusivamente sulla pena. Quando invece, come nel caso di specie, la riforma consegua al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prima non concesse, la modifica ha carattere sostanziale e, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la competenza si radica presso il giudice di secondo grado.

La Suprema Corte ha precisato che la lettura della sentenza di appello prodotta dalla condannata dimostrava come la decisione di primo grado fosse stata riformata in ragione dell’accordo raggiunto tra le parti, con riduzione della pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale esito, pur concernendo il solo trattamento sanzionatorio, incide sul giudizio di comparazione e configura una riforma sostanziale del titolo esecutivo.

In coerenza con il precedente richiamato, la Corte ha affermato che il provvedimento impugnato era stato emesso da un giudice funzionalmente incompetente e andava pertanto annullato senza rinvio. Ha inoltre ribadito che, in caso di annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale, la Corte deve disporre la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente, in applicazione dei principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e di quelli di economia processuale e ragionevole durata del processo.

La Corte ha conseguentemente annullato l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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