Diniego di accesso agli atti del procedimento di prevenzione non è abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 2911 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice della prevenzione nega al terzo interessato di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento già definito non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché non rientra tra i provvedimenti tassativamente previsti dall’art. 586, comma 1, cod. proc. pen. né tra quelli riconducibili all’art. 111 Cost. Tale diniego non integra il vizio di abnormità, sotto il profilo strutturale, perché rientra tra i poteri del giudice il vaglio dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 116 cod. proc. pen., anche dopo la definizione del procedimento. Sotto il profilo funzionale, non si configura stasi processuale, poiché la richiesta difensiva non si inserisce in alcuna fase in corso e l’interesse alla conoscenza degli atti è strumentale a un eventuale procedimento da instaurare. L’illegittimità del provvedimento non ne giustifica, di per sé, l’impugnabilità sotto la categoria dell’abnormità.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata in un procedimento di prevenzione conclusosi con confisca anche di beni a lei intestati, aveva chiesto al Tribunale di prendere visione ed estrarre copia degli atti di quel procedimento. Con provvedimento del 14 giugno 2024 il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza.

La difesa ha impugnato quel diniego per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 24 Cost., 43 d. att. cod. proc. pen. e 116 cod. proc. pen., oltre che degli artt. 7 d.lgs. n. 159/2011 e 666 cod. proc. pen. Il provvedimento sarebbe abnorme in quanto lesivo del diritto di difesa, strutturalmente avulso dal sistema processuale per la singolarità della motivazione e funzionalmente idoneo a determinare la stasi del procedimento. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di tassatività delle impugnazioni. Il provvedimento che nega l’accesso agli atti non figura tra quelli impugnabili, non essendo previsto dall’art. 586, comma 1, cod. proc. pen. né dall’art. 116 cod. proc. pen. o da altra disposizione processuale, e non è riconducibile alle categorie dell’art. 111 Cost. Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 14999 del 2013, Sez. VI n. 27737 del 2013 e Sez. VI n. 36167 del 2008.

Esclusa l’impugnabilità ordinaria, la Corte verifica il dedotto vizio di abnormità, ricostruendone la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 25957 del 2009, poi confermata da Sezioni Unite n. 20569 del 2018 e Sezioni Unite n. 10728 del 2021. Il provvedimento abnorme è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potersi inquadrare nello schema normativo processuale, integrando uno sviamento della funzione giurisdizionale. L’abnormità strutturale ricorre quando l’atto è avulso dall’ordinamento per singolarità del contenuto o si colloca al di fuori dei casi consentiti; quella funzionale quando l’atto, pur non estraneo al sistema, determina la stasi del processo.

La Corte ribadisce che la sola illegittimità del provvedimento non ne giustifica l’impugnabilità sotto la categoria dell’abnormità, richiamando Sez. II n. 24633 del 2020. Nel caso concreto, il diniego opposto dal Tribunale non è eccentrico né avulso dall’ordinamento: rientra tra i poteri del giudice il vaglio dei presupposti per consentire l’accesso, anche dopo la definizione del procedimento. Il provvedimento non è stato reso in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, con la conseguenza che la questione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 43 d. att. cod. proc. pen. resta estranea al giudizio di legittimità.

Quanto al profilo funzionale, la Corte esclude la stasi processuale: la richiesta difensiva non si inserisce in alcuna fase in corso, essendosi il procedimento già concluso, e l’interesse alla conoscenza degli atti è strumentale a un eventuale procedimento da instaurare per ottenere la revoca della confisca. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, profilo di colpa desunto dall’evidente inammissibilità dei motivi, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000 e Sez. I n. 30247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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