Amministratore di fatto: la condanna per bancarotta esige una motivazione sul ruolo gestorio, non basta il richiamo implicito (Cass. pen. 5691/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 5691 del 11 febbraio 2026 (R.G.N. 23612/2025) — Presidente Maria Vessichelli, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella (decisa il 16 ottobre 2025).
Il principio di diritto
La qualifica di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) richiede l’esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori — mancanza di investitura formale, attività non episodica, autonomia decisionale interna ed esterna — e va accertata sulla base di elementi sintomatici dell’inserimento organico nella gestione. A fronte di doglianze specifiche sul punto, il giudice d’appello che ometta ogni motivazione sul ruolo gestorio non può essere “salvato” dalla motivazione implicita o per relationem quando quel tema non è mai entrato nel percorso decisionale: la lacuna comporta l’annullamento con rinvio. La bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) richiede il solo dolo generico, non quello specifico diretto a causare il fallimento.
Il fatto
Due imputati — l’amministratore unico, poi liquidatore, e un soggetto ritenuto amministratore di fatto — erano stati condannati in doppia conforme per bancarotta distrattiva, per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.) e per bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), quest’ultima realizzata attraverso la sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali fino a un ingente debito erariale. Entrambi hanno proposto ricorso, articolando cinque motivi.
La motivazione
Sul primo motivo, relativo alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato. A fronte di puntuali doglianze d’appello, la sentenza impugnata aveva omesso ogni valutazione sul ruolo gestorio dell’imputato, senza confrontarsi con la procura speciale, le dichiarazioni testimoniali e le visure prodotte, e senza richiamare per relationem la pronuncia di primo grado. La Corte ha ricordato che l’amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. si individua per la compresenza di mancanza di investitura formale, gestione continuativa e autonomia decisionale, da accertare in fatto con congrua motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 2013). In assenza totale di un ragionamento sul punto, la motivazione implicita non è ammissibile: da qui l’annullamento con rinvio per la sua posizione.
Sugli altri motivi dell’amministratore unico, la Corte li ha respinti. Sull’aggravamento del dissesto (art. 217, comma 1, n. 4), ha ribadito che la colpa grave non si presume dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma va accertata come consapevole omissione (Sez. 5, Zille, n. 43414 del 2013): nel caso, l’attività era proseguita nonostante il capitale già eroso e un dissesso conclamato. Sulla bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2), ha confermato che è sufficiente il dolo generico — coscienza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesso — e che il protratto e sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali rende prevedibile il dissesto (Sez. 5, n. 16111 del 2024). Ha infine escluso l’assorbimento tra i due reati: hanno elementi soggettivi e ambiti diversi, sicché è possibile il concorso materiale quando, oltre all’omessa richiesta di fallimento, si aggiungano autonomi comportamenti dolosi causa del dissesto.
La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la posizione dell’amministratore di fatto, e rigettato il ricorso dell’amministratore unico, condannandolo alle spese.
Implicazioni pratiche
La condanna dell’amministratore di fatto non può poggiare su un’attribuzione implicita del ruolo: quando la difesa contesta specificamente la qualifica gestoria, il giudice deve indicare le condotte concrete che dimostrano l’inserimento organico nella gestione, pena l’annullamento. Sul versante del dissesto, il semplice ritardo nel chiedere il fallimento non basta a fondare la colpa grave, che va provata in concreto; per la bancarotta impropria da operazioni dolose, invece, il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi è sufficiente a rendere prevedibile il fallimento, senza bisogno di un dolo diretto a provocarlo.
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