Ricorso straordinario avverso inammissibilità de plano senza qualità di condannato (Cass. pen. Sez. I n. 23799 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. avverso il provvedimento che dichiara l’inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura non presuppone la qualità di condannato richiesta dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e può essere proposto da qualunque soggetto interessato. La clausola di rinvio contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ha carattere generale e non richiama i limiti di legittimazione fissati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Nei procedimenti definiti de plano sono particolarmente avvertite le esigenze di tutela del contraddittorio, non essendo prevista né la discussione orale né l’indicazione preventiva della data della camera di consiglio o delle cause di inammissibilità. L’istanza proposta dalla parte priva della qualità di condannato è pertanto riqualificata come ricorso straordinario.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il gravame avanzato in relazione al proscioglimento per ne bis in idem disposto in primo grado nei confronti di altri imputati, in ordine al reato di cui all’art. 610 cod. pen. La Sez. 7 di questa Corte, con ordinanza del 27.11.2024, aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, rilevando che il termine di quindici giorni decorreva dalla sentenza pronunciata con motivazione contestuale e che il deposito era intervenuto oltre la scadenza. Seguiva condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo che l’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato a un indirizzo diverso da quello di domicilio, con conseguente inesistenza della notifica e lesione del diritto di difesa. Rappresentava di non poter esperire il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non rivestendo la qualità di condannato, ma di avere interesse all’eliminazione della sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la qualificazione dell’atto. L’istanza di restituzione in termini non è tale, perché non ricorre alcuno dei presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen. Essa va invece riqualificata come ricorso straordinario, non ostando a ciò la posizione processuale della ricorrente. Il Collegio ricorda che l’art. 625-bis, primo comma, cod. proc. pen. delimita l’oggetto del rimedio e individua nel condannato il soggetto legittimato, ma non esaurisce l’ambito applicativo dell’istituto.

La questione centrale è se il ricorso avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sia riservato al condannato o possa essere proposto da soggetti diversi. La Corte richiama la propria Sez. 3 n. 30609 del 24.05.2022, Rv. 283623-01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario avverso la declaratoria de plano di inammissibilità anche quando il ricorrente non possa essere qualificato come condannato.

La ragione è duplice. Sul piano testuale, l’ultimo periodo dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede il ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. come clausola di carattere generale, senza richiamare i limiti di legittimazione propri di questa norma. Sul piano sistematico, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura sono particolarmente avvertite le esigenze di tutela del contraddittorio: non è prevista la discussione orale né l’indicazione preventiva della camera di consiglio o delle possibili cause di inammissibilità, con conseguente difficoltà di interlocuzione per il ricorrente e ampliamento dei rischi di errore per il giudice. La Corte dichiara di dare continuità a tali principi, che si discostano dai limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 13199 del 21.07.2016, dep. 2017, Rv. 269790-01.

Il ricorso così riqualificato è però inammissibile per palese infondatezza dei motivi. L’ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che impone la declaratoria senza formalità di procedura. Ne deriva che non doveva essere dato alcun avviso alle parti del deposito degli atti né della data dell’udienza, e neppure dell’enunciazione della causa di inammissibilità. La ricorrente non può dunque dolersi dell’erroneità o dell’inesistenza di una notifica che non aveva titolo a ricevere. Alla pronuncia segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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