Salute del detenuto, terapie migliorative e obbligo di bilanciamento (Cass. pen. Sez. I n. 32584 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione cautelare, il giudice deve valutare la gravità della malattia sia in astratto, con riferimento ai parametri legali, sia in concreto, con riguardo alla effettiva possibilità di somministrare le terapie necessarie nel circuito penitenziario. Il mantenimento della misura custodiale è legittimo solo se il giudice accerta l’esistenza di istituti in cui il detenuto possa ricevere adeguata assistenza, e tale accertamento costituisce un prius della decisione, non una modalità esecutiva rimessa all’amministrazione. Non è compatibile con i principi di tutela della salute e di umanità della pena che il detenuto rinunci a terapie specifiche che, pur non risolutive della patologia principale, siano migliorative della condizione generale, se non a fronte di specifiche esigenze di natura socialpreventiva o di altra specie, da esplicitare con adeguata motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in grado di appello a venti anni di reclusione per omicidio consumato e tentato e per detenzione e porto d’armi, chiedeva la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. A sostegno dell’istanza invocava le proprie condizioni di salute: non deambulante per una mielopatia cervicale con tetraipostenia, incontinenza urinaria e diabete, aggravate dalla mancanza di continuità terapeutica, in particolare di idrokinesiterapia e rieducazione neuromotoria, che l’istituto di detenzione non era in grado di assicurare.
La Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta; il Tribunale del riesame, investito dell’appello, confermava il diniego. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e il contrasto con gli artt. 2, 27 e 32 Cost., lamentando anche l’omessa disposizione di nuova perizia.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la regola di giudizio elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario va accertata sia in astratto, rispetto ai parametri di legge, sia in concreto, quanto alla concreta adeguatezza delle cure assicurabili nella situazione specifica. Richiama Sez. 6 n. 34433 del 2010 e Sez. 6 n. 4117 del 2018, secondo cui la permanenza nel sistema penitenziario presuppone l’accertamento di un istituto idoneo e tale verifica è prius della decisione.
Sul versante convenzionale, la Corte valorizza gli artt. 32 e 27, comma 3, Cost. e l’interpretazione dell’art. 3 CEDU offerta dalla Corte di Strasburgo, richiamando Jalloh c. Germania e Coppola c. Italia, nonché la recente Pelle c. Italia (Terza Sezione, 21 maggio 2026), che ha ravvisato la violazione per insufficienza dei trattamenti terapeutici e riabilitativi negli istituti. Il bilanciamento tra esigenze cautelari e diritto alla salute, già affermato per il differimento della pena con Sez. 1 n. 37062 del 2018, si applica anche alla detenzione con titolo cautelare.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il Tribunale non ha approfondito l’incidenza della terapia non praticabile in restrizione. La valutazione di utilità dell’idrokinesiterapia era stata formulata dal sanitario dell’istituto anche al fine di una “migliore gestione del clono e della spasticità”, ma tale utilità non risulta specificamente affrontata né superata. Né si argomenta perché il miglioramento della funzionalità degli arti superiori, che gli stessi periti ritenevano perseguito dalla terapia, non basti a valutare positivamente l’istanza.
Il passaggio decisivo è il seguente: in una situazione clinica già grave, con funzionalità degli arti inferiori irrimediabilmente compromessa, la possibilità di migliorare tronco e arti superiori può essere sacrificata solo a fronte di specifiche esigenze e di adeguate argomentazioni. Nel caso concreto la valutazione clinica risulta parziale e manca del tutto la motivazione sul bilanciamento tra esigenze cautelari e condizioni di salute. La decisione è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché colmi le lacune motivazionali.
Nota della Redazione
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