La dichiarazione abdicativa di servitù va riferita al fondo oggetto del negozio (Cass. civ. Sez. 2 n. 17563 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La servitù prediale, per il carattere dell’ambulatorietà che la connota, si trasmette unitamente all’immobile a favore o a carico del quale è costituita, a condizione che il titolo istitutivo sia stato trascritto. La dichiarazione negoziale di non vantare un diritto di passaggio carrabile, resa in un atto successivo, deve essere interpretata con riferimento esclusivo ai beni oggetto di quel medesimo negozio e non può essere estesa a un diverso fondo già pervenuto all’acquirente in virtù di un precedente titolo. La rinuncia alla servitù richiede una manifestazione di volontà espressa, chiara e incontrovertibile. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione dei canoni ermeneutici, si risolva nella mera proposta di una interpretazione alternativa degli atti negoziali, senza specificare i canoni in concreto inosservati.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i proprietari di un viale, chiedendo l’accertamento della sua qualità di proprietario esclusivo di un immobile e della sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul predetto viale. I convenuti resistevano, deducendo che lo stesso attore, con un rogito successivo, aveva dichiarato di non vantare alcun diritto di passaggio carrabile.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame, ritenendo la servitù esistente e la dichiarazione abdicativa riferita esclusivamente al terreno acquistato con il rogito del 1989, non già al cellaio, oggetto di una più risalente scrittura privata. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità del Consigliere Delegato che partecipi al Collegio definitorio, dando atto del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024 in relazione all’art. 380-bis cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando come esso si risolvesse nella riproposizione di una lettura alternativa dell’interpretazione degli atti negoziali. La Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la volontà delle parti, chiarendo che la servitù di passaggio sul viale era stata istituita con l’atto del 1983 e trasmessa all’acquirente del cellaio in virtù del principio dell’ambulatorietà della servitù, reso opponibile dalla trascrizione del titolo. La dichiarazione resa dal soggetto nel rogito del 1989, con cui riconosceva di non vantare alcun diritto di passaggio carrabile, andava posta in relazione esclusiva con il terreno acquistato con quell’atto, non già con il diverso immobile, oggetto della precedente scrittura privata.
La Corte ha quindi ribadito che, in tema di interpretazione del contratto, il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, dovendo limitarsi a verificare la congruità logica e la conformità alle regole legali di interpretazione della motivazione resa. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, ricorrente solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi. La Corte d’Appello non aveva configurato una servitù di parcheggio, ma aveva correttamente ritenuto sussistente l’utilitas per il fondo dominante nel transito delle persone, nel carico e scarico delle merci o nella soddisfazione di esigenze di amenità e abitabilità, in conformità agli artt. 1027 e 1028 cod. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, alla refusione di una somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento dell’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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