Dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 20256 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso. Ove il ricorrente non abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato tale notifica, si applica il termine “breve” ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l’onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’acquisto di un immobile, stipulato contestualmente a un mutuo fondiario con una banca. A seguito della risoluzione della compravendita per inadempimento della venditrice, l’acquirente conveniva in giudizio la banca, il notaio rogante e il perito, chiedendo la nullità del mutuo per collegamento negoziale con la compravendita risolta e il risarcimento dei danni, oltre alla restituzione delle somme versate. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la decisione. L’acquirente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Nel decidere il ricorso, la Corte ha preliminarmente affrontato l’eccezione di improcedibilità sollevata dai controricorrenti per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

La Corte ha rilevato come la parte ricorrente, nei propri atti, avesse dato atto che la sentenza era stata notificata, rendendo così applicabile il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. Non avendo però depositato la relata di notifica, né risultando tale produzione ad opera delle parti controricorrenti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, citando il principio secondo cui il deposito della relazione di notificazione deve avvenire entro venti giorni dalla notifica del ricorso, nonché la regola per cui, in mancanza di allegazione della notifica, opera il termine “lungo”, con la conseguenza che l’onere di depositare la sentenza con la relata sorge solo in caso di allegazione, espressa o implicita, dell’avvenuta notifica.

Ha inoltre precisato che la modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c. non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c. e non consente di sanare il mancato tempestivo deposito della copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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