Ricorso del terzo in materia cautelare reale limitato alla titolarità del bene (Cass. pen. Sez. III n. 7742 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, restando esclusa la deducibilità del vizio di motivazione per espresso disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Rientrano nella violazione di legge i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente lesione dell’art. 125 cod. proc. pen. Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato contestato all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Pistoia, investito delle richieste di riesame proposte dai due ricorrenti — l’uno quale socio unico e titolare di impresa individuale, l’altra in proprio e quale amministratrice della società — avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale, ha revocato il vincolo su una delle strutture alberghiere e ha rigettato la richiesta di riesame quanto al resto.

Il sequestro era stato disposto in relazione a reati tributari, sulle quote sociali e sui beni della società, ritenuti mezzo impiegato per la realizzazione delle condotte contestate, nonché su beni e denaro rinvenuti presso le strutture ricettive. I ricorrenti, quali terzi interessati, hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di perimetro cognitivo. Nella materia delle misure cautelari reali il vizio di motivazione non è deducibile, ma la giurisprudenza di legittimità vi ricomprende i vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Il ricorso che riproponga motivi già esaminati e respinti con motivazione adeguata è inammissibile, per insindacabilità del merito e per genericità delle doglianze.

La Corte ribadisce poi il limite del terzo: egli può dedurre solo la titolarità del bene e la propria estraneità al reato, non i presupposti della misura. Su questa base il primo motivo è infondato, perché l’ordinanza ha escluso che il sequestro fosse preordinato alla confisca; le doglianze sull’esecuzione attengono alla fase esecutiva e vanno rivolte al pubblico ministero.

Il secondo motivo è inammissibile: censura l’adeguatezza e la logicità di un accertamento di fatto sulla disponibilità della società da parte dell’indagato. Il Tribunale ha indicato gli elementi dimostrativi di tale gestione e ha considerato le prospettazioni difensive, con motivazione non apparente.

Il terzo motivo è inammissibile perché il sequestro non è stato disposto a fine di confisca ma solo a fini impeditivi, e la censura sul profitto non è correlata al provvedimento impositivo del vincolo. Il quarto è inammissibile sia perché non deducibile da terzi estranei alla contestazione, sia perché rivolto alla valutazione delle risultanze investigative.

Il quinto motivo è infondato: estraneo alle censure utilmente deducibili dai terzi e volto a sindacare l’adeguatezza della motivazione. Il Tribunale ha illustrato il pericolo nel ritardo richiamando il sistema illecito realizzato mediante più strutture societarie. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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