Confisca in sentenza per reati tributari: il periculum non è requisito (Cass. pen. Sez. III n. 25270 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca obbligatoria del profitto disposta dal giudice con la sentenza che accerta la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, non richiede la motivazione sulla sussistenza del periculum in mora. Tale requisito attiene esclusivamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, provvedimento di natura cautelare che anticipa l’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio. La confisca pronunciata in sentenza consegue, invece, all’accertamento di responsabilità e alla attribuibilità oggettiva e soggettiva del fatto, senza automatismi che ne colleghino la pericolosità alla mera natura obbligatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di fatto di una società in accomandita semplice, è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, con riferimento alle annualità di imposta 2015 e 2017, per la pratica di non procedere alla completa battitura degli scontrini emessi nei bar riconducibili alla compagine sociale.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 ottobre 2025, ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la insussistenza del dolo e il vizio di motivazione sulla confisca, per la mancata valutazione del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per ragioni processuali. La Corte rileva che la sentenza impugnata non dà conto di alcuna deduzione, con specifico motivo di appello, sulla valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali e sul dedotto travisamento della prova. Dal riepilogo dei motivi di appello emerge che entrambi gli appellanti avevano censurato la sussistenza dell’elemento psicologico con riguardo alla soglia di punibilità e alla divisione pro quota dell’imposta evasa, ma non le questioni oggi riproposte.
La Corte osserva che la sentenza territoriale ha valorizzato plurimi elementi indiziari — il rinvenimento di un memento operativo, di scontrini non fiscali e di agende contenenti contabilità parallela — e ha ritenuto che la prassi evasiva non fosse oggetto di espressa contestazione difensiva. Quanto alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, il motivo è generico, perché non opera un reale confronto con la motivazione, che ha richiamato la natura di vera e propria prassi della condotta, un meccanismo riscontrato per più annualità e il coinvolgimento di una pluralità di esercizi commerciali.
La Corte esamina anche il ruolo del consulente contabile, emergente dalle captazioni dichiarate non utilizzabili a carico dell’imputato e addotte quali elementi a suo favore, valutandone la non concludenza con motivazione scevra da manifesta illogicità. Sul punto richiama il principio di Sez. II n. 31650 del 2017.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte distingue nettamente la natura dei due provvedimenti ablatori. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio. Diversa è la confisca disposta dal giudice in sentenza, che consegue all’accertamento di responsabilità e prevede come obbligatoria la confisca del profitto, pari all’imposta evasa. Sul punto richiama Sez. III n. 4920 del 2022. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.