Violazione di legge inammissibile senza indicazione delle norme violate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20953 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni idonee a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza gravata contrastino con tali norme. Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è invece estranea a tale sindacato, inerendo alla valutazione del giudice di merito. L’accertamento di fatto sul superamento del limite reddituale per fruire dell’assegno sociale, sorretto da doppio conforme, non è rivalutabile in cassazione ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., se il ricorrente non espone le ragioni poste a base delle due decisioni conformi e non ne dimostra la diversità.

Il Fatto

La ricorrente impugna con un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Quest’ultima aveva rigettato la domanda di assegno sociale. L’INPS resiste con controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La ricorrente propone un unico motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile.

La censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, difetta dell’indicazione delle norme asseritamente violate e, di conseguenza, delle affermazioni della sentenza che sarebbero contra legem. In realtà essa è volta a contestare il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale ha escluso la prova dello stato di bisogno.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, sia con la puntuale indicazione delle norme violate, sia con specifiche argomentazioni intese a dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza e le norme regolatrici, altrimenti impedendosi alla Corte di verificare il fondamento della violazione. Richiama sul punto Cass. n. 24298/2016, Cass. n. 5353/2007, Cass. n. 11501/2006 e Cass. n. 33531/2024.

La Corte distingue poi la violazione di legge in senso proprio dall’erronea ricognizione della fattispecie concreta. Solo la prima implica un problema interpretativo della norma; la seconda attiene alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Richiama Cass. n. 24155/2017, le Sezioni Unite n. 10313/2006 e Cass. n. 7003/2019.

Nel caso concreto le doglianze non sono sviluppate in conformità a tale giurisprudenza: la ricorrente omette di esplicitare le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ad esse contrarie, né chiarisce l’errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale. Ciò che viene censurato è la valutazione di merito circa il superamento del limite reddituale per fruire dell’assegno sociale. Tale accertamento non è più rivedibile in questa sede, ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., perché sorretto da doppio conforme. La ricorrente non ha esposto le ragioni di fatto delle due decisioni conformi né ha dimostrato che esse siano tra loro diverse, come era suo onere. Richiama Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2019, Cass. n. 19001/2016 e Cass. n. 5528/2014.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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