Cessione di ramo d’azienda e assegnazione fittizia delle lavoratrici reintegrate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10885 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulla cessione di ramo d’azienda assume rilievo assorbente l’accertamento, riservato al giudice di merito, circa la fittizietà dell’assegnazione delle lavoratrici al ramo poi ceduto. L’assegnazione è illegittima quando risulti avulsa dalle mansioni di provenienza e priva di giustificazione rispetto a un ordine giudiziale di riadibizione, sì da integrare un procedimento fraudolento culminato nella cessione. Sul piano probatorio, incombe sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare la legittimità dell’atto di esercizio dello ius variandi e il carattere equivalente delle nuove mansioni. Le norme sulla decadenza, di natura eccezionale, non sono applicabili per analogia alla destinazione a un diverso settore della medesima unità produttiva.

Il Fatto

Due lavoratrici erano dipendenti di una società fino al 30.04.2019, quando transitarono alle dipendenze di altra società in virtù della cessione di un ramo d’azienda. In precedenza erano state reintegrate a seguito dell’annullamento di un licenziamento collettivo e una pronuncia passata in giudicato aveva condannato la società a riadibirle alla sede e alle mansioni originarie.

Le lavoratrici adirono il giudice del lavoro deducendo l’illegittimità della cessione per insussistenza dei requisiti dell’art. 2112 c.c. e per essere state fittiziamente addette al ramo in vista del trasferimento. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’Appello rigettò il gravame della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui le lavoratrici hanno resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società lamentava la violazione degli artt. 2103, 2112 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato illegittima l’assegnazione delle lavoratrici al ramo ceduto. Il motivo è infondato. Le lavoratrici avevano dedotto di essere rimaste inattive dopo la reintegrazione e di essere state poi assegnate a mansioni non conformi alle precedenti; pertanto era onere della società dimostrare la legittimità dell’atto di esercizio dello ius variandi, ossia il fatto positivo del carattere equivalente delle nuove mansioni.

La Corte rileva che sul punto la società è rimasta silente e che, di conseguenza, la censura circa il mancato riferimento alle risultanze probatorie è inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi. La testimonianza invocata dalla ricorrente resta priva di rilievo, essendosi il teste limitato a dichiarare la coincidenza delle mansioni dei dipendenti ceduti prima e dopo la cessione.

La questione era diversa e si articolava su due profili: le mansioni precedenti alla cessione non erano equivalenti a quelle originarie di provenienza delle lavoratrici e non rispettavano il principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2103 c.c.; l’operazione datoriale faceva parte di un più ampio procedimento fraudolento, culminato nella cessione del ramo e dei rapporti di lavoro, dei quali la cedente si era in tal modo liberata. Le ulteriori censure sono inammissibili perché sollecitano un diverso apprezzamento delle deposizioni, riservato al giudice di merito.

Con il secondo motivo la società deduceva l’erroneo rigetto dell’eccezione di decadenza, per violazione degli artt. 2103 c.c. e 32, co. 3, lett. c), L. n. 183/2010. Il motivo è infondato. La Corte richiama la natura eccezionale delle norme sulla decadenza, insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 disp.prel.c.c., e osserva che l’entità organizzativa di destinazione, al momento dell’assegnazione, non costituiva ancora un ramo autonomo: mancava dunque una qualificazione in termini di trasferimento in senso tecnico-giuridico. Il motivo è per il resto inammissibile, non contenendo censura all’autonoma ratio decidendi della nullità complessiva per frode, richiamata con Cass. n. 29007/2020. Quando la sentenza si fonda su diverse rationes, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità, come affermato da Cass. n. 13880/2020. Il ricorso principale è rigettato; assorbito quello incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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