Ricusato il visto al conferimento prefettizio senza retribuzione determinata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 146 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ricusa il visto e la registrazione del decreto prefettizio di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso quando il provvedimento sia carente dell’elemento essenziale della controprestazione retributiva. La retribuzione spettante al funzionario prefettizio deve essere determinata nel quantum, nel quando e nel quomodo, non potendo essere rimessa a un accordo decentrato da stipularsi ex post. Il rinvio all’art. 4, comma 12, d.P.R. n. 70/2022 e alle disponibilità del fondo, a invarianza di gettito, non è sufficiente a integrare l’atto, perché non consente al dirigente di predeterminare, nemmeno in termini percentuali, il contenuto finanziario della propria attività aggiuntiva. La funzione incentivante della retribuzione di risultato resta obliterata quando l’interessato non sia posto in condizione di valutarne ex ante gli effetti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina il decreto con cui il Prefetto ha conferito a un funzionario prefettizio, in regime di temporanea attribuzione, l’incarico di dirigente di un’area per la durata di un anno. Il Magistrato istruttore aveva chiesto chiarimenti sugli effetti finanziari dell’ulteriore incarico, sui riferimenti normativi del trattamento economico e sul metodo di accertamento della capienza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
L’Amministrazione ha risposto indicando nell’art. 4, comma 12, d.P.R. n. 70/2022 il fondamento della retribuzione accessoria, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi. Le controdeduzioni non sono parse idonee a superare i rilievi e la questione è stata deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un breve inquadramento dell’istituto introdotto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 208/2024, che ha innovato l’art. 10 del d.lgs. n. 139/2000. La nuova disciplina consente la temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile, ma solo in caso di vacanza del posto di funzione e con limiti di condizionalità, funzionalità, temporaneità e unicità. L’istituto non è strumento ordinario di copertura dei posti, ma risponde alla sola esigenza di assicurare la continuità amministrativa durante la vacanza.
La Corte rileva che il comma in esame parla di “un” ulteriore o diverso incarico, con ciò escludendo la prassi del contestuale affidamento di plurimi incarichi al medesimo dirigente. Il carattere di unicità, oltre a evitare eccessi di carico, ripristina un criterio minimo di alternanza in funzione della rotazione.
Il nucleo della decisione riguarda il fondamento normativo del trattamento economico. L’art. 22 del d.P.R. n. 66/2018, come riformato dal d.P.R. n. 70/2022, non disciplina la retribuzione dell’incarico ulteriore e diverso, ma solo il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Le risorse dovrebbero essere attinte da tale fondo, a invarianza di gettito, ma la relativa garanzia è rimessa a un accordo negoziale ancora da stipulare.
Il Collegio sottolinea il carattere successivo e retroattivo del meccanismo: l’accordo quantifica ex post gli oneri di prestazioni già svolte, con emolumenti arretrati. Sorge così il dubbio che il fondo possa risultare capiente per remunerare incarichi conferiti in un periodo successivo al suo stanziamento. Emerge inoltre un profilo di asimmetria, perché la prestazione accessoria ha le stesse caratteristiche dell’incarico principale, differendone solo nella durata.
La retribuzione non risulta determinata nel quantum, nel quando e nel quomodo. Il Collegio richiama la delibera della Sezione Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV, secondo cui il dirigente non ha alcun elemento per predeterminare il contenuto finanziario della propria attività aggiuntiva. Manca la ricorrenza di parametri predeterminati e misurabili, con il rischio di un possibile contenzioso giuslavoristico. La funzione incentivante della retribuzione di risultato verrebbe obliterata se il dirigente non potesse valutare ex ante gli effetti finanziari della prestazione. Da qui la carenza di un elemento essenziale e la ricusazione del visto.
Nota della Redazione
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