Nessuna colpa grave per incarichi extraistituzionali senza autorizzazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 131 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza della prescritta autorizzazione, la mancata richiesta di rinnovo di un’autorizzazione rilasciata senza indicazione di scadenza e la conseguente omessa riversione dei compensi non integrano colpa grave quando l’amministrazione di appartenenza non abbia fornito indicazioni chiare sui limiti temporali dell’autorizzazione e il dipendente abbia rispettato i vincoli di occasionalità e di valore dei compensi. L’errore scusabile del dipendente, inquadrato in un contesto normativo e organizzativo ambiguo, esclude l’inescusabilità richiesta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994. Non integra, inoltre, il dolo la condotta di chi si sia attenuto alle indicazioni della circolare richiamata nell’autorizzazione, non essendo ravvisabile la volontà di cagionare un danno all’erario.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un dipendente del Ministero della Difesa contestandogli di aver svolto, tra il 2011 e il 2016, diversi incarichi extraistituzionali in assenza di autorizzazione, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001. I compensi percepiti, complessivamente quantificati in euro 7.383,00, non sarebbero stati riversati all’amministrazione. La Procura ha contestato la responsabilità contabile a titolo di dolo o, in via subordinata, di colpa grave.
Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione del credito erariale, sul presupposto che la piena conoscenza dei fatti risalisse al 23 novembre 2017, e, nel merito, la carenza dell’elemento soggettivo. Ha sostenuto di aver ottenuto un’autorizzazione nel novembre 2011, priva di scadenza e conforme alla circolare dell’amministrazione, di aver rispettato i limiti di occasionalità e di valore degli incarichi, e ha richiesto in via gradata l’esercizio del potere riduttivo. Ha inoltre dedotto che le attività di docenza, svolte nel 2013, fossero soggette, dopo la modifica normativa, al solo obbligo di comunicazione preventiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione. L’art. 66 c.g.c., invocato dalla difesa, non ha efficacia retroattiva per espressa previsione dell’art. 2 dell’All. 3 al codice, applicandosi ai soli fatti commessi dopo il 7 ottobre 2016. Poiché gli incarichi contestati si collocano tra l’ottobre 2012 e l’aprile 2016, rileva il criterio generale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1 del 2026. La fattispecie, concernendo la violazione degli obblighi di comunicazione, fa decorrere il termine quinquennale dalla scoperta del danno, coincidente con la relazione della Guardia di Finanza del 23 novembre 2017. Gli atti interruttivi del 30 aprile 2018 e del 6 maggio 2022 hanno spostato la scadenza al 6 maggio 2027, rendendo tempestivi l’invito a dedurre e l’atto di citazione.
Nel merito, la domanda è stata respinta per la carenza dell’elemento soggettivo. Quanto al dolo, la Corte ha osservato che la condotta del convenuto fu improntata al rispetto delle disposizioni come interpretate dalla circolare allegata all’autorizzazione del novembre 2011, che non conteneva data di scadenza. Gli incarichi sono stati qualificati come occasionali — nove in cinque anni — e non risulta superato il limite di euro 5.000,00 annui. Il Ministero, nella lettera di contestazione del 5 febbraio 2018, non ha ravvisato ipotesi di conflitto di interessi. La Corte ha inoltre valorizzato che l’attività in favore di una delle committenti, di valore pari a circa il 60% del contestato, costituiva docenza, ricompresa tra le attività non soggette ad autorizzazione dopo la modifica dell’art. 53, comma 6, lett. f-bis, con conseguente esclusione dell’obbligo di riversamento.
Quanto alla colpa grave, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile sulla sua configurazione come errore professionale inescusabile, da accertarsi ex ante e in concreto. Ha quindi rilevato che la circolare allegata all’autorizzazione non accennava alla necessità di rinnovo e non richiedeva un’istanza per ogni singolo incarico, prevedendo che i vincoli di durata e di compenso non dovessero essere superati neppure in presenza di più committenti. Poiché la Procura non ha fornito prova contraria, le indicazioni dell’amministrazione non consentivano al dipendente di desumere informazioni ulteriori.
La Corte ha infine escluso che la resistenza alle richieste di riversamento possa connotare retroattivamente l’elemento soggettivo, testimoniando piuttosto la convinzione, erronea, di essere stato già autorizzato. Le peculiarità del caso, anche alla luce della legge n. 1 del 2026, impediscono di ravvisare quella non scusabilità richiesta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994. La domanda è stata quindi respinta, con liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto.
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Nota della Redazione
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