Danno erariale da contributi agricoli percepiti tramite prestanome (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 86 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di contributi pubblici a carico del FEAGA, concorrendo alla realizzazione di un programma dell’amministrazione, instaura con essa un rapporto di servizio funzionale e assume, ai fini della giurisdizione contabile, la posizione di dipendente o amministratore pubblico. La percezione indebita di tali risorse integra danno erariale, sia perché impedisce la corretta destinazione dei fondi sia perché sottrae il finanziamento ad altri possibili beneficiari. Risponde in solido davanti al giudice contabile anche il gestore di fatto che abbia materialmente cagionato il danno con condotte penalmente rilevanti, avendo avuto la concreta disponibilità del finanziamento o avendone creato le condizioni per l’indebito incameramento. La creazione artificiosa di uno schermo societario per aggirare i requisiti di accesso agli aiuti integra la violazione del Regolamento (UE) n. 65/2011, con obbligo di restituzione delle somme maggiorate.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale, quantificato in 19.839,40, in favore dell’A.G.E.A.. La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, secondo cui una ditta individuale, beneficiaria di contributi comunitari, sarebbe stata costituita al solo scopo di aggirare gli ostacoli che impedivano al reale destinatario degli aiuti di percepirli, non possedendo il requisito di giovane agricoltore necessario per accedere alla Riserva Nazionale dei titoli.

La ditta aveva acquisito i titoli nel 2017 e presentato Domande Uniche di pagamento per le campagne 2017 e 2018. A seguito delle indagini, l’A.G.E.A. aveva sospeso i procedimenti di erogazione e disposto il recupero delle somme. I convenuti, non costituitisi, sono stati dichiarati contumaci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione. Quanto al titolare della ditta individuale, sussiste pacificamente il rapporto di servizio, poiché il destinatario del contributo instaura con l’amministrazione un rapporto funzionale, assumendo la stessa posizione di un dipendente pubblico. La giurisprudenza richiamata — Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; Cass. S.U., n. 4511/2006; Cass. S.U., n. 23332/2009 — riconosce che il privato percettore, sviando le risorse, realizza un danno erariale rispondendone davanti al giudice contabile.

Nel merito, la domanda è accolta integralmente. Gli elementi raccolti conducono univocamente a ritenere che il titolare formale fosse un mero prestanome e che il vero gestore della ditta fosse il secondo convenuto, ideatore dell’attività artificiosa. Il Collegio valorizza molteplici indizi: l’attività di muratore svolta dal prestanome, la cessione dei titoli a una società riconducibile alla famiglia del gestore di fatto, i riferimenti manoscritti sul libretto fiscale del carburante, l’assenza di firme del prestanome sulle fatture di acquisto, la coincidenza dei terreni utilizzati e il canone di locazione fuori mercato.

Assume rilievo ostativo la circostanza che il gestore di fatto fosse destinatario di una misura di prevenzione, nonché la pregressa presentazione di domande che gli impedivano di assumere la qualifica di giovane agricoltore. Il Collegio richiama la normativa che preclude l’accesso a contributi a chi abbia riportato una misura di prevenzione definitiva, poi trasfusa nel d.lgs. n. 159/2011.

L’illiceità della condotta è confermata dalla violazione dell’art. 4, co. 8, del Regolamento (UE) n. 65/2011, che vieta i pagamenti a favore di beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenerli. L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo, per la piena consapevolezza di entrambi i convenuti. La quantificazione del danno è ritenuta corretta, corrispondendo all’ammontare dei contributi indebitamente percepiti; i convenuti sono condannati in solido, con rivalutazione e interessi, e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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