Bancarotta fraudolenta per distrazione e distinzione dai reati tributari (Cass. pen. n. 36278/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, l. fall. si configura quando il valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale sia di oggettiva e ragguardevole entità, parametrata alla somma distratta e non alla globalità del passivo. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è ontologicamente distinto dai reati tributari (artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000), non sussistendo il ne bis in idem sostanziale, atteso il diverso bene giuridico protetto (garanzia patrimoniale dei creditori vs. riscossione tributaria), la diversa struttura della condotta e il diverso elemento soggettivo (dolo generico vs. dolo specifico di evasione). In tema di successione di norme processuali, la rinuncia al ricorso per cassazione richiede la procura speciale ad hoc, non potendo essere sottoscritta dal solo difensore.
Il Fatto
Tre imputati, componenti del consiglio di amministrazione di una S.p.A. dichiarata fallita, sono stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere, mediante un sistema di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, distratto una somma di euro 18.730.060,00, corrispondente all’IVA evasa dal 2006 al 2010. Il sistema prevedeva l’interposizione di una società di diritto svizzero, riconducibile agli imputati, che emetteva fatture a una società italiana che acquistava merci da altre società riconducibili al medesimo gruppo; la società svizzera, incassato il corrispettivo, non versava l’IVA allo Stato italiano, e le somme venivano distratte a vantaggio degli amministratori.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato tributario di omessa dichiarazione (capo 10) e ha rideterminato la pena per il delitto di bancarotta (capo 8), confermando la sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’aggravante, la prescrizione del reato, il vizio di motivazione sulla distrazione, la violazione del ne bis in idem e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo inammissibili o infondati i motivi. Sul tema dell’aggravante, ha richiamato il principio secondo cui l’entità del danno va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale (euro 18.730.060,00), non all’entità del passivo, e ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente integrato la motivazione del primo giudice in materia di quantificazione della pena, in virtù dei pieni poteri di cognizione del giudice del gravame.
Sui motivi relativi alla sussistenza della distrazione, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure, in quanto dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, e ha richiamato il principio della doppia conforme. Ha ribadito che la distrazione si integra con il trasferimento sine titulo di denaro a un terzo sottratto alla garanzia dei creditori, a prescindere dalla “retrocessione” della risorsa a beneficio degli amministratori; l’elemento soggettivo si desume dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, essendo il reato di pericolo concreto.
Quanto al ne bis in idem, la Corte ha escluso la violazione, chiarendo che il principio del ne bis in idem sostanziale, regolato dal criterio della specialità ex art. 15 cod. pen., si applica solo quando le norme regolano la “stessa materia”. Nel caso di specie, i reati tributari e la bancarotta fraudolenta proteggono beni giuridici diversi (riscossione tributaria vs. garanzia patrimoniale dei creditori), hanno struttura della condotta differente e diverso elemento soggettivo (dolo specifico di evasione vs. dolo generico). Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 200/2016), secondo cui il ne bis in idem processuale vieta una seconda iniziativa penale per lo stesso fatto già giudicato, ma non un simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto.
Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego, fondata sulla estrema gravità del fatto, sull’entità della distrazione e sulla capacità criminale mostrata dagli imputati, e ha richiamato il principio per cui la valutazione negativa della gravità del fatto può essere sufficiente a escludere le attenuanti, anche in presenza di dati di segno diverso.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale: L’avvocato che impugna l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, l. fall. deve contestare l’entità oggettiva della distrazione, dimostrando che, in relazione al patrimonio complessivo della società o al passivo fallimentare, il danno non sia di “rilevante gravità”, parametrando il danno non solo alla somma distratta, ma anche al rapporto con il passivo e all’attivo realizzato.
- Eccezione di ne bis in idem: In sede di difesa per bancarotta fraudolenta, la richiesta di applicazione del ne bis in idem sostanziale in relazione a reati tributari già prescritti è destinata a essere infondata, poiché le norme proteggono beni giuridici diversi e la condotta distrattiva è ontologicamente distinta dall’evasione fiscale; la difesa deve concentrarsi sulla diversità dei fatti storici o sulla mancanza di un concorso materiale, non sulla loro identità.
- Impugnazione del diniego delle attenuanti generiche: Per contestare il diniego delle attenuanti generiche, l’avvocato deve dimostrare che la motivazione del giudice è meramente apparente o contraddittoria, non potendo limitarsi a dedurre l’incensuratezza o l’età anagrafica; deve invece evidenziare elementi di segno positivo (es. risarcimento del danno, condotta collaborativa, ravvedimento) che possano superare la valutazione negativa fondata sulla gravità del fatto, richiedendo al giudice un bilanciamento concreto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
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