Rideterminazione della pensione per riscatto della laurea e ricongiunzione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 75 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico presuppone il previo riconoscimento, da parte dell’amministrazione competente, del riscatto degli anni di laurea e della ricongiunzione del servizio prestato, con il conseguente pagamento dei relativi oneri da parte dell’assicurato. Una volta perfezionatosi il riconoscimento e versati i contributi, l’ente previdenziale è tenuto a includere tali periodi nel computo della pensione e non può rimanere inerte di fronte alla documentazione in suo possesso. Il giudice contabile accerta il diritto alla riliquidazione e riconosce la corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione ecceda la loro misura.
Il Fatto
La ricorrente aveva conseguito, con provvedimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, il riconoscimento del riscatto degli anni di laurea e del servizio svolto, nonché la ricongiunzione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/79, versando i relativi oneri. Il provvedimento di pensione provvisoria non aveva tuttavia tenuto conto di tali periodi, pur essendo l’INPS in possesso della documentazione necessaria.
La ricorrente chiedeva quindi alla Corte dei conti la rideterminazione del trattamento pensionistico. L’INPS non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica, e il giudizio passava in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato fondata la domanda. Dalla documentazione emergeva che, con i provvedimenti richiamati, trasmessi al Ministero degli Esteri, erano stati riconosciuti il riscatto degli anni di laurea e il riscatto per il servizio svolto, per anni cinque, mesi undici e giorni diciannove, oltre alla ricongiunzione per anni quattro e mesi nove.
In relazione a tale riconoscimento la ricorrente aveva corrisposto i relativi oneri. Risultava inoltre che il Ministero degli Affari Esteri aveva sollecitato l’INPS alla riliquidazione della pensione, includendovi i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione, e allegando nuovamente la documentazione utile.
La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva ulteriormente sollecitato l’INPS con apposita diffida, rimasta senza riscontro. Su queste basi ha affermato che alla ricorrente compete la rideterminazione del trattamento pensionistico, tenuto conto dell’avvenuto riscatto e della ricongiunzione, di cui ai richiamati provvedimenti.
Ha poi riconosciuto la corresponsione dei ratei pensionistici arretrati, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la loro misura, richiamando le Sezioni Riunite n. 10/2002 e le successive conferme.
Data la complessità della questione, la Corte ha infine compensato tra le parti le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.