Responsabilità di RUP e progettista per campo sportivo in area con elettrodotto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 50 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progettista-direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento rispondono a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente alla realizzazione di un’opera pubblica in sito inidoneo. Il progettista deve redigere un progetto tecnicamente e giuridicamente utilizzabile, nel rispetto della normativa sui campi elettromagnetici e dei vincoli gravanti sull’area. Il RUP è tenuto a vigilare sulle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione e ad accertare la libera disponibilità delle aree, verificando l’assenza di servitù di elettrodotto. La lesione patrimoniale si esteriorizza quando diviene conoscibile con ordinaria diligenza; negli appalti pubblici il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui l’amministrazione conosce il fatto dannoso e il pregiudizio assume carattere di certezza e attualità, di regola coincidente con la conclusione del procedimento di collaudo.

Il Fatto

Un’Unione di Comuni appaltava la realizzazione di un campo da basket nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione di impianti sportivi. L’incarico di progettazione e direzione dei lavori era affidato a un professionista esterno, mentre il ruolo di RUP era ricoperto da un dipendente dell’ente.

Durante l’esecuzione, il gestore della rete elettrica segnalava che l’opera interferiva con un elettrodotto e con la relativa fascia di rispetto, contestando il superamento dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla e la violazione di una servitù di elettrodotto costituita sul fondo. Dopo la realizzazione, l’ente deliberava la ricollocazione del campo in altro sito, ritenendolo non pienamente fruibile. La Procura contabile contestava quindi il danno erariale ai due soggetti, nella rispettiva qualità di progettista-direttore dei lavori e di RUP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista-direttore dei lavori nell’ambito dei pubblici appalti. Respinta l’eccezione di prescrizione, il dies a quo viene individuato nel novembre 2019, quando l’amministrazione è venuta compiutamente a conoscenza delle problematiche ostative alla regolare esecuzione, con notifica dell’atto interruttivo nel 2024.

Nel merito, il progettista avrebbe dovuto predisporre un progetto conforme alla normativa vigente, comprese le prescrizioni sull’esposizione ai campi elettromagnetici. La valutazione di tale profilo fu del tutto trascurata: le uniche misurazioni intervennero solo dopo le ripetute rimostranze del gestore della rete, con trasmissione del progetto esecutivo a lavori quasi ultimati. La perizia richiesta dall’ente, che riscontrava valori regolari, fu contestata dal gestore perché legata al valore di corrente del momento e condotta in punti non corrispondenti a quelli di maggiore intensità.

Quanto al RUP, la Corte richiama l’art. 31 d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, e l’art. 6 legge n. 241/1990. Il responsabile del procedimento doveva promuovere e coordinare le indagini preliminari, assicurando la conformità della progettazione alla normativa in materia di tutela della salute e dei vincoli esistenti. Egli ometteva di rilevare l’assenza di qualsiasi valutazione sull’incidenza delle emissioni elettromagnetiche e non accertava la libera disponibilità delle aree, pur risultando dagli elaborati che il campo sarebbe sorto sotto la linea elettrica.

Il Collegio esclude rilievo alla cessazione dell’incarico di RUP, poiché le omissioni contestate riguardano la fase progettuale e non quella esecutiva. La presenza dell’elettrodotto era circostanza di solare evidenza, onde la sua sottovalutazione integra un inescusabile livello di negligenza e imprudenza. Il danno, quantificato dalla Procura in oltre 93.000 euro, viene ridotto dal Collegio al 50% della contestazione, in via equitativa, facendo ampio uso del potere riduttivo, con ripartizione del 70% a carico del progettista e del 30% a carico del RUP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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