Esenzione IRPEF sulla pensione degli equiparati a vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 150 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, la controversia con cui un pensionato pubblico, titolare dello status di equiparato a vittima del dovere, chieda l’accertamento del diritto all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico e la cessazione delle relative ritenute operate dal sostituto di imposta. Il rapporto pensionistico costituisce, infatti, il petitum sostanziale della domanda, restando estranea al giudice tributario la controversia sul corretto esercizio tra sostituto e sostituito. Nel merito, l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 riconosce il beneficio fiscale in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti senza limitarne l’applicazione ad alcune categorie di pensione, con la conseguenza che l’esenzione opera su tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, titolare dello status di equiparato a vittima del dovere ex art. 1, commi 562 e ss., della legge n. 266/2005, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’esenzione IRPEF sulla propria pensione. L’INPS non ha dato seguito all’istanza presentata il 25.10.2024, dapprima eccependo di attendere documentazione dal Ministero dell’Interno, poi senza rispondere alla diffida del 22.01.2025.

Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esenzione ex art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e per la condanna dell’Istituto a cessare la ritenuta fiscale e a porre in pagamento l’importo al lordo di IRPEF e addizionali. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio verso il Ministero delle Finanze, oltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisprudenza delle Sezioni Unite — Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017; n. 11849/2016 e, da ultimo, n. 15848/2024 — riconduce alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle concernenti la corretta quantificazione della pensione.

Nella stessa direzione opera la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito sulla rivalsa delle ritenute alla fonte non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di rapporto privatistico estraneo all’esercizio del potere impositivo.

La Corte reputa infondate anche le ulteriori eccezioni dell’INPS. Oggetto del giudizio non è la domanda di rimborso delle trattenute, che andrebbe rivolta all’Amministrazione finanziaria, ma l’accertamento del diritto all’esenzione in futuro, azionabile nei confronti dell’Istituto previdenziale quale sostituto di imposta.

Nel merito il ricorso è fondato. Il dato testuale dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 è inequivoco: la norma si riferisce “ai trattamenti pensionistici” in generale spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza limitare il beneficio ad alcuni tipi di pensione. Il giudice condivide l’orientamento che riconosce l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici di pertinenza — diretta, indiretta, di reversibilità, ordinaria o privilegiata — come confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/2025, richiamata dalla stessa controparte.

La Corte accerta quindi il diritto all’esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 sul trattamento in godimento e condanna l’INPS a porre fine alla relativa trattenuta. Le spese sono compensate per la novità della questione e i diversi orientamenti registrati, chiariti solo di recente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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