Il tempo di vestizione va allegato e provato oltre le timbrature (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4253 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che deduca di avere reso una prestazione eccedente l’orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda per questa ragione il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione anteriormente e successivamente a tali timbrature. Le operazioni di vestizione e svestizione rientrano nell’orario di lavoro se gli indumenti sono imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene, sicché il tempo impiegato dà diritto a retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva; ma, ove la parte rivendichi un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione delle ore timbrate, l’onere probatorio della collocazione temporale esterna al turno ricade sul lavoratore.
Il Fatto
Una infermiera convenne in giudizio l’azienda sanitaria datrice di lavoro, deducendo di avere sopportato un surplus lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno rispetto all’orario ordinario di 36 ore settimanali, corrispondente al tempo necessario per indossare la divisa prima di prendere servizio e dismetterla alla fine del turno. Chiese il pagamento di tale tempo per il periodo 2009-2019, quantificato in € 9.528,52.
Il Tribunale adito, dopo una prima dichiarazione di incompetenza, accolse il ricorso nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d’appello, in riforma, respinse la domanda: la indennità di divisa non trova titolo nel contratto collettivo di comparto; l’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21 maggio 2018 riconosce agli operatori sanitari al massimo 15 minuti complessivi per vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature; e la circostanza dello svolgimento di tali operazioni fuori dall’orario timbrato non era stata allegata né dedotta con la prova testimoniale. Di qui il ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce il principio per cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro quando il tipo di indumenti sia imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio e all’incolumità del personale addetto: in tal caso, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo impiegato dà diritto a retribuzione (Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024).
Il primo motivo è però infondato su un piano diverso. La corte territoriale non ha qualificato quel tempo come lavoro straordinario, ma ha solo preso atto della ricostruzione operata dal giudice di primo grado; né ha affermato l’esistenza di un obbligo di timbratura aggiuntiva, limitandosi a rilevare che la disposizione contrattuale impone al datore di ricomprendere nell’orario retribuito il tempo necessario a quelle operazioni, purché risultante dalle timbrature. Lettura coerente con il testo dell’art. 27, comma 12, del CCNL 2016-2018, che riserva alle aziende e agli enti, ai sensi del comma 13, le sole regolamentazioni di dettaglio.
Decisivo è poi l’accertamento, non contestato in cassazione e ormai definitivo, secondo cui la circostanza che le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione siano avvenute fuori dall’orario risultante dalle timbrature non era stata allegata. Per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della cosiddetta indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l’obbligo, nascente da disposizione del datore, di indossare gli indumenti fin dall’inizio del turno o se fosse consentito indossarli in un momento successivo (Cass., SU, n. 11828 del 2013). Il diritto alla retribuzione del cambio d’abito sussiste solo se il lavoratore dimostri che vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo l’orario ordinario, così da assumere autonoma rilevanza retributiva (Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
Il secondo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi e perché le circostanze dedotte sono questioni di diritto, non prospettabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo lo è del pari: il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile per violazione del diritto alla prova ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il ricorso illustri la decisività del mezzo non ammesso (Cass., Sez. 3, n. 30810 del 6 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 18072 del 1° luglio 2024); nella specie la prova testimoniale non concerneva il momento delle timbrature, posto a fondamento della decisione impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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