Riduzione delle donazioni e quota ab intestato adeguata in valore alla legittima (Cass. civ. Sez. II n. 12267 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando alla successione concorrono eredi legittimi che siano anche legittimari, la determinazione delle quote è regolata dall’art. 553 cod. civ., che riduce proporzionalmente le porzioni degli altri successibili nei limiti necessari a integrare la quota riservata, con imputazione di quanto ricevuto per donazioni o legati ai sensi dell’art. 564 cod. civ. Il legittimario che sia anche erede ab intestato non abdica al titolo di erede legittimo in favore di quello di legittimario: la successione necessaria determinata dalla pronuncia di riduzione non costituisce autonoma ragione di vocazione, ma ha funzione integrativa del contenuto economico della vocazione di cui il legittimario è già investito ab intestato. Ne consegue che il giudice non può calcolare la quota ab intestato sull’intero valore risultante dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, ma deve anzitutto determinare l’importo spettante sul relictum secondo il valore netto dell’asse al momento dell’apertura della successione, poi stabilire il valore della quota disponibile e di quella di legittima, procedendo alla riunione fittizia meramente contabile, e infine adeguare in valore la quota intestata a quella indisponibile tramite la riduzione delle donazioni eccedenti.
Il Fatto
La controversia riguarda la successione di un de cuius deceduto ab intestato. La resistente ha agito per il riconoscimento della propria qualità di erede e ha chiesto la riduzione delle donazioni ricevute dai coeredi, onde recuperare alla massa beni da computare per il corretto calcolo della quota. Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Messina poi hanno accolto la domanda, quantificando il valore dell’asse e condannando i ricorrenti, anche quali eredi di altro soggetto, al pagamento di una somma, oltre rivalutazione e interessi.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, censurando tra l’altro il calcolo della quota e la mancata considerazione della quota disponibile. La resistente ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge i primi tre motivi, che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi. Ribadisce che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di censurare solo la pretermissione di un fatto materiale, non le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o i motivi di appello. L’interpretazione della domanda va condotta valorizzando il significato complessivo e il risultato pratico perseguito dalla parte, non le singole espressioni letterali.
Il quarto motivo è parzialmente fondato. Il valore dell’azienda caduta in successione è stato quantificato sulla base della consulenza tecnica, e non desunto dalle scritture di vendita già ritenute inutilizzabili. Il nucleo del principio riguarda però il calcolo della quota. Il de cuius è morto ab intestato e la resistente ha chiesto la riduzione delle donazioni per recuperare alla massa i beni da computare secondo l’art. 581 cod. civ., non per ottenere la sola quota di riserva.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la successione necessaria non implica autonoma vocazione del legittimario, ma integra il contenuto economico della vocazione ab intestato. Scopo della domanda è adeguare in valore la quota intestata a quella di riserva tramite la riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile.
La sentenza impugnata ha invece attribuito alla resistente la quota di due noni calcolata sull’importo risultante dalla riunione fittizia di relictum e donatum, senza tener conto della disponibile. Era necessario anzitutto determinare l’importo spettante sul relictum secondo il valore netto dell’asse, poi stabilire il valore della quota disponibile e di quella di legittima, procedendo alla riunione fittizia meramente contabile, e infine imputare le liberalità. Solo se l’importo ottenibile sul relictum fosse risultato inferiore alla legittima si sarebbe dovuto adeguare la quota intestata mediante la riduzione, senza pregiudicare i diritti di riserva degli altri legittimari donatari.
Il quinto motivo è infondato: gli accessori decorrono dalla domanda di riduzione e non dalla pronuncia, per evitare che la durata del processo vada a danno della parte vincitrice. Il sesto è infondato: il comodato dell’immobile poi donato in nuda proprietà non è assimilabile a donazione né obbliga a collazione, rilevando invece l’usufrutto incidente sul valore del donatum. Il settimo motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio provvedere a nuova liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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