Giudice ausiliario relatore ed estensore non invalida il collegio (Cass. civ. Sez. II n. 11183 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione al collegio giudicante di un giudice ausiliario, al quale siano stati assegnati la relazione e l’estensione del provvedimento, non integra alcun vizio di costituzione del collegio né compromette la validità della sentenza. L’attività del giudice ausiliario resta ricondotta all’apporto partecipativo alla decisione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 41 del 2021 sulla dichiarazione di illegittimità degli artt. da 62 a 72 della legge n. 98 del 2013. La circostanza che egli abbia redatto la relazione e steso il provvedimento non eccede i limiti di tale apporto e non determina la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 158 cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società proponeva domanda di regolamento di confini davanti al Tribunale per delimitare la linea di separazione tra il proprio terreno e quello del confinante. Il convenuto resisteva e spiegava domanda riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno compresa tra un muretto a secco e il confine individuato dai titoli.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea e, accogliendo la riconvenzionale, dichiarava la proprietà del convenuto per intervenuta usucapione ultraventennale, condannando la società all’arretramento della costruzione fino alla distanza di mt. 7,50 dal confine. La Corte d’Appello rigettava integralmente il gravame. La società ricorreva in cassazione con cinque motivi; il controricorrente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il quinto motivo, di carattere procedurale e potenzialmente assorbente. La ricorrente sosteneva che il giudice ausiliario avesse svolto attività eccedenti la sola partecipazione al collegio, essendo incaricato della relazione e dell’estensione del provvedimento, con conseguente violazione dell’art. 158 cod. proc. civ. e dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021.

Il motivo è infondato. La Corte rileva che la costituzione del collegio, cui abbia partecipato in qualità di relatore ed estensore un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio idoneo a compromettere la validità della sentenza impugnata. Il Collegio richiama la Sez. 6-2, ordinanza n. 32065 del 2021, resa proprio in un caso di sentenza redatta da un giudice ausiliario.

Quanto al primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 950 e 1158 cod. civ. e degli artt. 116 e 2697 cod. civ., deducendo che l’usucapione era stata riconosciuta sulla base di comportamenti riferiti al lotto nel suo complesso, e non alla porzione contestata. Il motivo è dichiarato inammissibile anzitutto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia conforme, richiamandosi Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Sussiste, inoltre, difetto di specificità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché la censura ruota attorno alla prova testimoniale che la ricorrente non ha trascritto.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la decisione fondata su una doppia ratio decidendi: la Corte d’Appello ha desunto la prova del possesso anche dalle risultanze della prova per testi e della consulenza tecnica. Analoga sorte tocca al terzo motivo, anch’esso inammissibile per difetto di interesse: anche attribuendo alle tavole progettuali valore di atto interruttivo, al momento della domanda giudiziale era comunque decorso un altro ventennio.

Il quarto motivo, relativo alla pretesa violazione degli artt. 950, 873 e 875 cod. civ. e dell’art. 1150 cod. civ., è inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi: la Corte territoriale ha accertato che la violazione delle distanze risulta comunque sussistente anche con riferimento al confine desumibile dai titoli.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente e di un’altra in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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