Note scritte non depositate e improcedibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22768 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito camerale disciplinato dall’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, la trattazione scritta mediante scambio di note sostituisce la partecipazione all’udienza di discussione. Ne consegue che l’omesso deposito delle note assume rilievo equivalente alla mancata comparizione, con applicazione dell’art. 181 cod. proc. civ. e dell’ultimo capoverso dell’art. 348 cod. proc. civ., che impone la dichiarazione di improcedibilità dell’appello anche d’ufficio. Il sindacato sulla sussistenza del deposito attiene ad un accertamento di fatto: la relativa contestazione, ove prospetti un errore di percezione, va dedotta come vizio processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e non come violazione di legge. Il ricorso che alleghi il tempestivo deposito senza produrre alcun documento idoneo a inficiare l’accertamento del giudice di merito è inammissibile nel merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Rieti, in parziale accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, aveva condannato in solido due società al pagamento di differenze retributive. La società appellante propose impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Roma, che la dichiarò improcedibile ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, rilevando che nessuna delle parti aveva depositato le note in vista dell’udienza di discussione, sostituita dallo scambio scritto per la situazione epidemiologica.

La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo di aver invece regolarmente depositato le note e producendo la relativa schermata del sistema informatico. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per asserita violazione dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 in combinato disposto con gli artt. 181 e 348 cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che la norma sarebbe stata applicata al di fuori dei presupposti, poiché entrambe le parti avrebbero depositato le note, delle quali riproduce il contenuto e la prova informatica del deposito.

La Corte ricorda anzitutto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5792 del 2024), il travisamento del fatto in giudizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nella specie, la ricorrente deduce formalmente una violazione di legge, ma allega in realtà un errore di percezione concernente l’avvenuto tempestivo deposito delle note.

Anche a voler qualificare la deduzione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il Collegio rileva che nella produzione della ricorrente non si rinviene alcun documento dal quale possa evincersi il deposito tempestivo, idoneo a inficiare l’accertamento compiuto dal giudice di merito.

La Corte d’Appello, ricostruisce l’ordinanza, aveva escluso in fatto il corretto adempimento, valorizzando l’assimilazione operata dall’art. 221 tra l’omesso deposito congiunto delle note e la mancata comparizione ex art. 181 cod. proc. civ.. Da qui l’applicabilità dell’art. 348, ultimo capoverso, cod. proc. civ. e la conseguente improcedibilità d’ufficio.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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