Riesame e autonoma valutazione: solo vizi di motivazione, non sovrapposizione grafica (Cass. pen. Sez. VI n. 7793 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, imposto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda soltanto l’ordinanza genetica, adottata dal giudice inaudita altera parte, e risponde alla funzione di garantire l’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante. Nei confronti dei provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica non è configurabile un vizio di autonoma motivazione, potendosi dedurre unicamente i vizi di motivazione o la motivazione assente o apparente. Il Tribunale del riesame può quindi richiamare l’atto di riferimento condividendone le considerazioni, purché emerga una conoscenza effettiva degli atti. In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sui gravi indizi concerne l’adeguatezza logica delle ragioni addotte e non la prospettazione di una diversa valutazione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, aggravata dagli art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a numerosi reati-fine in materia di stupefacenti e armi.
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, conferma la misura con ordinanza del 6 giugno 2024. Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per omessa autonoma motivazione del Tribunale rispetto all’impostazione accusatoria, l’aggiunta di tre capi di imputazione mai contestati e l’omessa valutazione di argomenti difensivi; con gli altri motivi censura i gravi indizi, la consapevolezza partecipativa e le esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’ordinanza del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, poiché tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo con riguardo alla decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte. Nei confronti dei provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente, come affermato da Sez. I n. 8518 del 2020.
Il ricorrente richiama erroneamente i principi sull’autonoma motivazione dell’ordinanza genetica, segnalando che il Tribunale ha ricalcato la richiesta cautelare. La Corte osserva invece che il provvedimento impugnato ha dimostrato di aver preso autonoma cognizione del contenuto dei provvedimenti di riferimento, di averli meditati e ritenuti coerenti, differenziandoli graficamente con brani in nota e in corsivo delle fonti di prova: dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, immagini di videosorveglianza, sommarie informazioni e sequestri. Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione sull’assenza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica, dando atto degli elementi selezionati e rielaborati dal G.i.p. (Sez. VI n. 13864 del 2017).
La Corte ribadisce che la sanzione posta a presidio del dovere di valutazione critica non ha dimensione formalistica e non può dedursi dalla sola tecnica redazionale del provvedimento: il presupposto dell’autonoma valutazione ricorre anche quando venga richiamato l’atto di riferimento con condivisione delle considerazioni, purché emerga una conoscenza degli atti non efficacemente contestata (Sez. I n. 333 del 2018).
I motivi sui gravi indizi sono aspecifici e generici. La censura sui tre delitti non contestati non allega il capo di incolpazione e non incide, data la contestazione del delitto associativo e di numerosi reati-fine. La Corte ricorda che il controllo di legittimità consente la sola verifica dell’adeguatezza logica delle ragioni del giudice di merito, non la prospettazione di una diversa valutazione (Sez. II n. 27866 del 2019). Il secondo motivo è aspecifico: l’ordinanza illustra l’attualità del pericolo di recidiva e, richiamando Sez. VI n. 42937 del 2021, precisa che non rileva la durata del periodo di osservazione, purché risulti un sistema collaudato anche per un periodo limitato.
Nota della Redazione
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