Ricorso in Cassazione inammissibile se la censura è generica sui vizi motivazionali (Cass. pen. Sez. VII n. 8741 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre genericamente il vizio della motivazione senza indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare specifici profili di censura all’apparato argomentativo della sentenza impugnata. L’inosservanza del disposto dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi, è prevista dall’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. In tema di stupefacenti, la qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non è esclusa dalla diversità delle sostanze detenute, rilevando il dato ponderale e le modalità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con un primo motivo deduce il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità; con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 597 comma 1 cod. proc. pen., per non avere il giudice a quo vagliato adeguatamente le doglianze devolute con l’atto di appello; con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione in ordine al giudizio di valenza delle circostanze eterogenee.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva a sostegno delle proprie doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene manifestamente infondate le prime due censure. La Corte d’appello ha evidenziato, prescindendo dal dato relativo alla diversità delle sostanze detenute, la significatività del dato ponderale, trattandosi di 146 dosi medie singole di cocaina e di 9 dosi singole di marijuana. Ha inoltre valorizzato le modalità del fatto, giacché il ricorrente si era reso disponibile a trasportare la sostanza per conto di terzi, su richiesta e senza conoscerne gli ordinanti, sulla base di un solo messaggio telefonico.
Secondo la Corte, tale condotta esprime una capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente sul mercato, operando il ricorrente nell’ambito di una più ampia rete organizzativa. Il giudice di merito ha richiamato il precedente specifico e il possesso di una considerevole somma di denaro di cui il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione.
La Corte d’appello ha quindi preso in esame e valutato la questione sottoposta dall’imputato con l’atto di appello, con il quale si era evidenziata la non significatività del dato relativo alla diversità delle sostanze detenute. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado esaminato tutte le deduzioni difensive e raggiunto le loro conclusioni attraverso una disamina completa e approfondita.
La terza doglianza è invece generica. Il ricorrente si limita a lamentare il vizio della motivazione, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum. L’art. 581 lett. c) cod. proc. pen. impone che i motivi siano esposti in modo specifico; l’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità l’inosservanza di tale prescrizione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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