Riesame cautelare e coltivazione di cannabis richiedono confronto con memoria difensiva (Cass. pen. Sez. IV n. 30487 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indizianti. Il Tribunale del riesame non incorre nella nullità di cui agli artt. 178, lett. c), e 309 cod. proc. pen. quando si confronta con le deduzioni difensive, anche di natura tecnica, contenute nella memoria, disattendendole con argomenti lineari e non illogici. L’attualità dell’esigenza cautelare non è predicato della sua concretezza: si tratta di concetti distinti, l’uno legato alla capacità a delinquere, l’altro alla presenza di occasioni prossime al reato, da valutare autonomamente e separatamente.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, applicata in relazione alla contestazione di avere organizzato, con altri indagati, la coltivazione di canapa indiana finalizzata alla produzione di marijuana.

La contestazione scaturisce da un’attività di indagine avviata nell’agosto 2022, che aveva condotto al sequestro di mille piante e all’arresto del prevenuto. In relazione ai fatti si era proceduto separatamente, ma dalle indagini era emerso che, in un arco temporale compreso tra maggio e agosto 2022, il ricorrente si era dedicato a una coltivazione illegale di circa diecimila piante. Il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la gravità indiziaria anche per la pregressa coltivazione e la ricorrenza della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo. Avverso tale provvedimento la difesa propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Alla Corte spetta solo verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, restando il controllo di logicità interno al provvedimento impugnato.

Il ragionamento del giudice distrettuale, quanto alla gravità indiziaria, appare coerente con le risultanze investigative e privo di illogicità evidenti. Quanto alla censura di nullità per omesso confronto con le deduzioni difensive, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha indicato il contenuto dei gravi indizi e si è misurato con tutte le argomentazioni difensive, disattendendole con argomenti lineari. In particolare ha valorizzato gli accordi assunti dal ricorrente con altri sodali e con un interlocutore per ottenere le attrezzature di lavorazione e raccolta, le interlocuzioni di inizio luglio sulla pulizia e raccolta delle foglie, l’esplicito riferimento a una coltivazione di diecimila piantine e la fattura di acquisto del giugno 2022, incompatibile con lo stato vegetativo primordiale riscontrato in agosto.

Quanto alla circostanza aggravante dell’ingente quantitativo, la censura è giudicata manifestamente infondata perché generica e priva di confronto con gli argomenti del giudice, che ha richiamato le caratteristiche della coltivazione — estensione, attrezzature, manodopera, consistenza delle inflorescenze, confronto con la piantagione successiva dieci volte inferiore — e gli accertamenti tecnici che avevano riscontrato un principio attivo pari a quattro chilogrammi di marijuana.

Infine, sulle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che l’attualità non è predicato della concretezza: la prima attiene alla presenza di occasioni prossime al reato, la seconda alla capacità a delinquere. Il Tribunale non ha fondato la valutazione sul mero richiamo alla gravità dei reati, ma ha evidenziato l’attuale inserimento del ricorrente in circuiti criminali, sia pure dietro lo schermo di un’attività lecita di cannabis light, desumendo il pericolo di recidiva dalla reiterazione delle condotte. Il decorso del tempo non è stato trascurato, e le doglianze sul punto appaiono generiche. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *