Inammissibile il ricorso per cassazione basato su censure fattuali, aspecifiche e reiterative (Cass. pen. Sez. 7 n. 10413 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su censure fattuali, aspecifiche, reiterative e prive di una specifica critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., integra un istituto di carattere eccezionale, cui si può fare ricorso solo quando l’integrazione probatoria appaia assolutamente indispensabile, essendo la relativa valutazione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, salvo il limite della manifesta illogicità; la mancata acquisizione di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 424, comma 2, e 61 n. 5 cod. pen.. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore.

Con il ricorso, l’imputato ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale, contestando le risultanze delle immagini di videosorveglianza e lamentando la mancata acquisizione di alcuni verbali di sommarie informazioni e della comparazione antropometrica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché da censure reiterative e riproduttive di profili già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Analizzando i primi due motivi, la Corte ha osservato come le censure fossero versate in fatto e del tutto generiche, non confrontandosi con le puntuali ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della responsabilità dell’imputato, basate sui plurimi riconoscimenti della sua fisionomia e del suo abbigliamento, operati da tutti i testi di polizia giudiziaria e dalle pp.oo., oltre che sulle risultanze della perquisizione domiciliare.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata acquisizione di prove, la Corte ha chiarito che la rinnovazione istruttoria è istituto di carattere eccezionale, potendosi disporre solo quando l’integrazione probatoria appaia assolutamente indispensabile, previa verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 2780 del 24/01/1996 e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione di completezza del materiale probatorio da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione, salvo il limite della manifesta illogicità. La violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. può configurarsi solo in caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, evenienza non ravvisabile nel caso di specie.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 424 c.p.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 424 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *