Riesame cautelare, superato il vizio di notifica alla persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 1254 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che ha rigettato l’appello cautelare, i motivi che investono il profilo di inammissibilità dell’istanza de libertate per omessa notifica alla persona offesa sono inammissibili per carenza di interesse quando il tribunale abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, superando quel profilo. In tema di misure cautelari personali, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere desunta anche dall’entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, poiché l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. include l’esito del procedimento tra i parametri della rinnovata valutazione delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in rapina aggravata, proponeva istanza di revoca o sostituzione della misura. Il Tribunale dibattimentale la dichiarava inammissibile per mancata preventiva notifica alla persona offesa.

L’imputato proponeva appello cautelare. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 9 luglio 2024, rigettava l’impugnazione. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Il Tribunale del riesame, infatti, aveva esaminato il merito dell’impugnazione, dando atto che la difesa, nell’atto di appello, aveva allegato — secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 17156 del 2021 — che non ricorrevano le condizioni in cui era doverosa la notifica alla persona offesa, non avendo questi nominato un difensore né eletto domicilio. Il profilo di inammissibilità su cui si fondava il provvedimento del giudice dibattimentale era dunque superato.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che l’assenza di decisività degli elementi addotti a sostegno dell’istanza di sostituzione trova congrua motivazione ed è conforme al dettato normativo. Il Tribunale del riesame ha sottolineato come la prospettazione difensiva nulla aggiungesse di decisivo alla precedente valutazione negativa, coperta da giudicato cautelare, e ha evidenziato l’assenza di elementi di novità, permanendo l’assenza di un domicilio e di fonti di sostentamento.

Quanto all’elemento sopravvenuto, il Tribunale ha richiamato la sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 9 maggio 2024, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche. Un trattamento sanzionatorio di tale rigore è stato ritenuto idoneo a rafforzare il precedente giudizio negativo e a rendere recessive le esigenze di carattere familiare.

La Corte ribadisce il principio per cui, dalla lettera della legge, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può essere desunta anche dall’entità della pena inflitta in sentenza, poiché l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede l’esito del procedimento tra i parametri della rinnovata valutazione cautelare (richiamate Sez. III n. 28502 del 2018 e Sez. VI n. 34691 del 2016). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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