Riesame cautelare, onere di notifica alla persona offesa e interesse processuale (Cass. pen. Sez. II n. 1255 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse processuale, il motivo di ricorso per cassazione che contesti la mancata notifica alla persona offesa dell’istanza di modifica della misura cautelare, quando il tribunale del riesame abbia comunque esaminato il merito dell’incidente cautelare, superando così la questione procedurale. È parimenti inammissibile il motivo che censuri il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando la motivazione del tribunale sia priva di fratture logiche e aderente alle emergenze procedimentali: le relative censure si risolvono in richieste di rivalutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame di Milano rigettava l’appello con il quale il difensore chiedeva la revoca o la modifica della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente per il reato di rapina aggravata. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo si lamentava la violazione di legge, in riferimento all’art. 299 cod. proc. pen., e un vizio di motivazione: non sarebbe stata necessaria la notifica della richiesta alla persona offesa, poiché questa non aveva nominato il difensore né eletto domicilio. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione: l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari sarebbero state affermate nonostante le contrarie indicazioni desumibili dallo sviluppo processuale in ordine alla personalità del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non sorretto da alcun interesse processuale. Il tribunale, infatti, ha vagliato il merito dell’impugnazione dopo avere ritenuto l’allegazione difensiva relativa alla carenza delle condizioni per effettuare la notifica dell’istanza di modifica della misura cautelare alla persona offesa, e dopo avere considerato ammissibile l’incidente cautelare, in contrario avviso rispetto al giudice per le indagini preliminari, che aveva invece ritenuto inammissibile l’istanza per difetto di notifica alla persona offesa.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il Tribunale ha offerto una accurata motivazione in ordine alla sussistenza concreta ed attuale del pericolo cautelare, desumibile dalle condizioni di vita del ricorrente, senza fissa dimora e privo di fonti lecite di sostentamento. Il tribunale ha rilevato che la sussistenza del pericolo era stata valutata in altro incidente cautelare con decisione preclusiva, tenuto conto che l’unico elemento di novità rispetto al quadro cautelare già esaminato era la sentenza di condanna del ricorrente a una pena detentiva severa.

Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratture logiche e aderente alle emergenze procedimentali. Rispetto ad essa, le censure proposte con il ricorso si risolvono in richieste di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentite in sede di legittimità.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso conseguono, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente in euro tremila. Poiché dalla decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, la Corte dispone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario in cui il detenuto si trova ristretto, per i provvedimenti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *