Particolar tenuità del fatto: criterio dell’offensività concreta e non generico (Cass. pen. Sez. IV n. 8032 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Non è necessario esaminare tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’applicazione dell’istituto non può essere fondata su dati fattuali normativamente irrilevanti, quali la giovane età, l’incensuratezza o il generico inserimento sociale, né su un riferimento astratto alla localizzazione della condotta, dovendo l’esiguità del pericolo essere supportata dall’esplicitazione delle ragioni relative alla concreta offensività, in termini di sicurezza della circolazione e degli utenti della strada.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado, dichiarando non punibili gli imputati per il reato di partecipazione a una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore non autorizzata e dagli stessi organizzata, ex art. 9-bis, commi 1 e 5, d.lgs. n. 285/1992, applicando l’art. 131-bis cod. pen..
Avverso tale decisione, il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in merito alla contenuta offensività della condotta, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi non pertinenti e non aveva adeguatamente valutato le circostanze del caso concreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando l’apparato motivazionale della sentenza impugnata che aveva fatto riferimento a diversi elementi fattuali normativamente non rilevanti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità.
In particolare, i riferimenti alla giovane età e all’incensuratezza degli imputati si pongono al di fuori dell’ambito valutativo di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione del richiamo esclusivo ai parametri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.. Parimenti, il generico richiamo all’inserimento sociale e all’attività lavorativa non risulta essere stato valutato ai fini del giudizio sull’offensività, in termini di condotta susseguente al reato.
Quanto all’occasionalità della condotta, la Corte ha precisato che essa rileva solo in senso negativo, nel senso che l’abitualità avrebbe costituito elemento ostativo all’applicabilità dell’istituto. Nel caso di specie, tale riferimento non è stato volto a valorizzare una minore intensità dell’elemento soggettivo degli agenti.
Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione dell’offesa al bene giuridico: la Corte ha rilevato che l’esiguità del pericolo era stata solo evocata tramite il generico riferimento allo svolgimento della gara “fuori dal centro abitato”, senza alcuna esplicitazione delle ragioni fondanti, quali le condizioni di tempo e di luogo, la conformazione della strada interessata, la situazione del traffico e la velocità tenuta rispetto ai limiti imposti per legge.
All’accoglimento del ricorso è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna, e la dichiarazione di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità degli imputati.
Nota della Redazione
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