Concorso esterno e cautele: la condanna non aggrava in automatico (Cass. pen. Sez. VI n. 9994 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sentenza di condanna a pena detentiva elevata non legittima, in modo automatico, l’aggravamento della misura cautelare già applicata. Ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice deve valutare le esigenze cautelari tenendo conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, combinando tale esito con altri e preesistenti elementi sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione. Nel giudizio di rinvio il giudice deve accertare la persistenza delle originarie esigenze cautelari entro il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente. Nei confronti del concorso esterno in associazione mafiosa non è ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al sodalizio che legittima il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di una sentenza della Sez. V della Corte di cassazione, sostituiva alla misura della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari nei confronti di un imputato condannato in primo grado alla pena di sedici anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, così derubricata l’originaria contestazione di partecipazione al reato associativo ex art. 416 bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto affievolite le esigenze cautelari nonostante la sopravvenuta condanna.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte ricostruisce anzitutto il thema decidendum: a seguito della sentenza rescindente, il giudice del rinvio era chiamato ad accertare la presenza di elementi ulteriori idonei a giustificare la persistenza delle originarie esigenze cautelari, valutando la riqualificazione dei fatti e la loro risalente datazione.
I giudici di merito, muovendosi nel perimetro indicato in sede rescindente, hanno ritenuto che la misura degli arresti domiciliari potesse fronteggiare le residuali esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell’orizzonte temporale circoscritto della condotta e del tempo decorso.
La Corte rileva che il ricorrente ha fondato le censure sulla sola pronuncia della sentenza di condanna, senza confrontarsi né con le statuizioni della sentenza rescindente né con l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato. Richiama quindi l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.: per stabilire se sussista taluna delle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il giudice, pur in presenza di una sopravvenuta sentenza di condanna, deve tenere conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. La precisazione che l’esame è condotto tenendo conto “anche” dell’esito richiede che questo sia combinato con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione.
Ne deriva il principio per cui la pronuncia di una condanna in primo grado a pena elevata non può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in modo automatico, ma solo all’esito di una valutazione congiunta con altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici (così, in motivazione, Sez. VI n. 34691 del 7 luglio 2016, Rv. 267796).
La prospettazione accusatoria si fonda, infine, su un’esegesi non compatibile con l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e con i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015, secondo cui il concorrente esterno è, per definizione, soggetto che non fa parte del sodalizio, sicché nei suoi confronti non è ravvisabile quel vincolo di adesione permanente che legittima il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria.
Nota della Redazione
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