Riesame cautelare reale, omesso esame degli indizi del Gip e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. III n. 2390 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente e l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto. Il giudice del riesame non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve confrontarsi in modo puntuale con le concrete risultanze processuali e con gli elementi indiziari posti dal Gip a fondamento del sequestro. La possibile spiegazione alternativa del fatto indiziante non esclude, in sede cautelare reale, la sussistenza dell’indizio: solo se la configurabilità del reato appaia manifestamente impossibile il tribunale è tenuto a revocare la misura. L’effettivo pagamento dell’IVA, di per sé, non neutralizza la portata indiziante dei fatti indicati dal Gip a sostegno della inesistenza delle prestazioni.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha revocato il decreto del Gip che aveva disposto, a carico di due indagati e di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle disponibilità finanziarie fino a un importo corrispondente all’IVA evasa negli anni di imposta 2017-2021.

Il sequestro muoveva dall’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sul presupposto che una società avesse fraudolentemente interposto un’altra società per mascherare attività di somministrazione di manodopera in violazione della disciplina di settore. Il Tribunale del riesame, valutati gli elementi prodotti dalla difesa, aveva escluso la sussistenza del fumus; di qui il ricorso del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei motivi deducibili avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione, la presenza di motivazione meramente apparente e l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, censurabile ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. Resta invece estranea al giudizio di legittimità la illogicità manifesta, denunciabile solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto all’onere del ricorrente, la Corte ribadisce che chi eccepisce l’omesso esame di un elemento indiziario deve allegare l’elemento dirimente, provarne l’esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o la sua acquisizione in udienza, e spiegarne la natura decisiva alla luce della cognizione limitata del giudice del riesame.

Nel merito, il Collegio riconosce che la motivazione dell’ordinanza è oggettivamente esistente e non apparente, ma individua nell’omesso confronto con gli elementi indicati dal Gip il vizio decisivo. Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato: deve tener conto delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria.

La Corte richiama la regola metodologica dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.: la possibile spiegazione alternativa del fatto indiziante non vale ad escludere, in sede cautelare reale, la sussistenza dell’indizio. Solo se la configurabilità del reato appaia manifestamente impossibile il giudice del riesame è tenuto a revocare la misura, essendo il suo potere demolitorio limitato ai casi in cui la difformità tra fattispecie astratta e concreta sia rilevabile ictu oculi.

Neppure l’effettivo pagamento dell’IVA è, in questa fase, argomento decisivo. La questione non attiene alla possibilità di detrarre l’imposta regolarmente dichiarata e assolta, ma al modo in cui tale vicenda si inserisce nel complesso quadro indiziario e nei rapporti tra società emittente e utilizzatrice delle fatture; il profilo riguarda piuttosto il dolo specifico di evasione, escludibile in sede cautelare reale solo se la sua mancanza emerga ictu oculi.

Il ricorso è pertanto fondato: l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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