Posizionamento quotidiano ombrelloni senza concessione integra occupazione abusiva demanio (Cass. pen. Sez. 3 n. 17222 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di occupazione arbitraria di demanio marittimo di cui all’art. 1161 cod. nav. l’acquisizione del possesso o della detenzione dell’area in modo corrispondente all’esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, tale da impedirne la fruibilità da parte dei potenziali utenti o comprimerne in maniera significativa l’uso. A tal fine, il posizionamento quotidiano e prolungato sulla spiaggia di un rilevante numero di ombrelloni e lettini a disposizione della clientela integra la fattispecie, a prescindere dall’effettiva presenza sul posto dei clienti, in quanto la condotta è comunque idonea a limitare l’uso collettivo del bene. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, ricomprendendosi in tale nozione i vizi di motivazione radicali, come la mancanza fisica o l’apparenza, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta dal gestore di un lido avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav., per l’abusiva occupazione di un’area demaniale. Il sequestro concerneva l’area adibita a parcheggio, diversi fabbricati, autovetture e un ingente numero di ombrelloni e lettini collocati su una vasta porzione di spiaggia, in assenza di idonea concessione demaniale. L’indagato, tramite il proprio difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione del provvedimento, sostenendo di svolgere un’attività itinerante di noleggio e di non occupare stabilmente l’arenile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato i confini del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali, rammentando che il ricorso è proponibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. Tale nozione include i vizi di motivazione più radicali, come la mancanza fisica della motivazione o la sua sola apparenza, ma non la mera illogicità, che può essere fatta valere solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto l’ordinanza impugnata idoneamente motivata e conforme al principio di diritto per cui il delitto di occupazione arbitraria di demanio marittimo si configura quando la condotta realizza un’acquisizione del bene corrispondente all’esercizio non transeunte di un diritto, impedendone la fruibilità alla collettività. La Corte ha valorizzato, quale elemento decisivo, il posizionamento quotidiano e prolungato di centinaia di lettini e quasi un centinaio di ombrelloni su un’ampia area di arenile, anche in assenza di bagnanti. Tale condotta, difatti, determina una significativa compressione dell’uso pubblico del bene, rendendo irrilevante la natura formalmente labile dell’occupazione o l’assenza di clienti al momento del controllo.
La Suprema Corte ha, altresì, osservato come le ulteriori questioni relative alla permanenza del vincolo su autoveicoli e manufatti fossero superate dalla sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla loro restituzione o demolizione. Parimenti generica è stata ritenuta la doglianza concernente il periculum in mora, avendo il Tribunale congruamente motivato la finalità impeditiva del sequestro, volta a impedire la protrazione delle conseguenze del reato e a restituire alla collettività la disponibilità dell’area. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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