Sequestro preventivo, legittimazione del proprietario in leasing (Cass. pen. Sez. III n. 2389 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il proprietario del bene dato in locazione finanziaria a terzi è legittimato a proporre istanza di riesame, perché la res resta nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla misura cautelare funzionale alla confisca. Tuttavia, la società concedente il leasing del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legittimata a impugnare il rigetto dell’istanza di dissequestro e a ottenere la restituzione del bene solo se in buona fede ed estranea al reato. La mancata deduzione di tali condizioni rende la doglianza generica e il ricorso inammissibile, non essendo possibile escludere la confisca obbligatoria.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Udine, con ordinanza del 03.06.2024, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il medesimo Tribunale il 09.05.2024. Il provvedimento riguardava un autocarro motrice, un rimorchio e alcune cisterne in plastica contenenti liquido, in relazione al reato di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. n. 504/1995.
Gli indagati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Hanno premesso di non aver contestato il fumus commissi delicti, ma solo per i ristretti margini di impugnazione propri della fase cautelare, e hanno contestato l’affermazione secondo cui, in caso di dissequestro, il bene sarebbe tornato nella loro disponibilità: l’istanza mirava alla restituzione dei mezzi alla proprietà.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per carenza di legittimazione ad agire. Quanto alla ricorrente rappresentante della società conduttrice del mezzo, il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa data in locazione finanziaria a terzi è legittimato al riesame, poiché la res rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla misura cautelare finalizzata alla confisca penale.
Su questa linea la Corte cita Sezioni Unite n. 14484 del 19.01.2012, Sez. I n. 44516 del 2012 e Sez. III n. 44901 del 09.02.2016. Richiama poi il principio, condiviso e ribadito, secondo cui la società che ha concesso in leasing il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legittimata a impugnare il rigetto dell’istanza di dissequestro e a ottenere la restituzione del bene qualora sia in buona fede ed estranea al reato, come affermato da Sez. III n. 1475 del 22.11.2012 e Sez. IV n. 39777 del 07.06.2012.
Nel caso concreto, la ricorrente non deduce alcunché sulla condizione di persona estranea al reato e in buona fede della società, condizione necessaria per escludere la confisca obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e 301, comma 1, d.P.R. n. 43/1973, oggi art. 94, comma 1, d.lgs. n. 141/2024. Da qui la genericità della doglianza.
Quanto al conduttore e all’accompagnatore, la Corte rileva che sono privi di legittimazione e di interesse ad agire, non vantando alcun diritto reale o personale di godimento sul bene. Il difensore, inoltre, è privo di procura speciale rilasciata dalla società di leasing, e dunque non ha legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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