Riesame cautelare: risarcimento non prova il venir meno del pericolo di reiterazione (Cass. pen. Sez. IV n. 6814 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., la cognizione del giudice è vincolata dall’effetto devolutivo e non può superare i confini tracciati dai motivi; il provvedimento impugnato è autonomo rispetto all’ordinanza impositiva della misura. Il giudice deve limitarsi a verificare se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a incidere sull’esigenza cautelare. L’integrale risarcimento del danno non è di per sé indicativo di un reale cambiamento di vita e non supera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. quando permangano plurimi elementi dimostrativi di una personalità incline a delinquere.
Il Fatto
Il difensore di due imputati propone due ricorsi di identico contenuto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Gli imputati erano stati condannati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, per un considerevole numero di furti in abitazione pluriaggravati, commessi con analogo modus procedendi: presentandosi come dipendenti dell’acquedotto e appartenenti alla polizia locale, simulavano una fuga di gas, anche con l’uso di spray urticante, e si impossessavano di denaro e gioielli di numerosissime persone offese.
La Motivazione della Corte
La difesa deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., contestando l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione e la mancanza di motivazione sui criteri soggettivi della capacità delinquenziale. Sostiene che la condotta risarcitoria integrale e l’ammissione delle responsabilità, con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuanti generiche, avrebbero dovuto superare la presunzione cautelare.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui la decisione sull’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione o revoca è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo, anche dalla natura del provvedimento impugnato, autonomo rispetto all’ordinanza impositiva (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016). Il giudice deve stabilire se il provvedimento sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all’allegazione di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o l’esigenza cautelare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato l’intervenuta condanna in primo grado per numerosissimi e gravi reati contro il patrimonio (Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012) e ha escluso la rilevanza dei fatti nuovi, reputando inidonee le condotte risarcitorie a fronte dei plurimi elementi dimostrativi della personalità, incline a delinquere per la serialità dei fatti, la professionalità delinquenziale e il cinismo criminale.
Il Collegio condivide la valutazione secondo cui l’integrale risarcimento appare animato dall’interesse a ottenere un mitigamento sanzionatorio, non essendo di per sé indicativo di un reale cambiamento di vita, anche in considerazione dei numerosi e gravi precedenti specifici. Rispetto a tale completo e non manifestamente illogico apparato motivazionale, le doglianze si limitano a una diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto, risultando manifestamente infondate e generiche.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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