Inammissibilità del riesame per dissequestro parziale del P.M. (Cass. pen. Sez. 3 n. 8023 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per riesame avverso un decreto di sequestro quando il pubblico ministero abbia già disposto il dissequestro dei beni nella titolarità del ricorrente. La declaratoria di inammissibilità non richiede la fissazione dell’udienza camerale se la domanda di restituzione di una somma di denaro, non dedotta nel gravame originario, attenga alle modalità esecutive del dissequestro disposto dal pubblico ministero, trattandosi di questione estranea all’oggetto del giudizio di riesame e non proponibile direttamente in sede di legittimità.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Roma, adito su istanza della ricorrente, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento ablatorio aveva riguardato i rapporti finanziari intestati alla donna, quale convivente dell’indagato, nonché la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo della somma di euro 20.050,00 nella disponibilità dell’uomo. Nelle more del giudizio, il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro di quanto era stato appreso nei confronti della ricorrente, determinando il tribunale a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l’inammissibilità del riesame.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, osservando come l’istanza di riesame fosse stata proposta esclusivamente per contestare il sequestro dei beni nella titolarità della ricorrente. Nessuna specifica deduzione era stata avanzata, in quella sede, con riferimento alla somma di euro 20.050,00, la cui apprensione era stata disposta nei confronti del convivente indagato. La richiesta di restituzione di tale importo, avanzata solo in qualità di terza interessata, non era quindi riconducibile all’oggetto del gravame originario e non poteva essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata restituzione della somma di euro 2.604,82, residuata sul conto corrente formalmente dissequestrato, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. La questione, afferendo alle concrete modalità di esecuzione del provvedimento di dissequestro adottato dal pubblico ministero, esula dall’ambito del giudizio di riesame e non può essere portata direttamente all’attenzione del giudice di legittimità. La conseguente declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, della somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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